Con la sentenza n. 155 del 18.05.2021, il TAR Friuli afferma che l’Ispettorato non ha il potere di imporre al datore un diverso inquadramento contrattuale dei dipendenti, finendo altrimenti il relativo verbale per essere viziato per eccesso di potere.
Il fatto affrontato
La società impugna giudizialmente il verbale con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva disposto l’inquadramento di alcuni dipendenti ad altro livello rispetto a quello previsto al momento dell’assunzione.
La sentenza
Il TAR Friuli rileva, preliminarmente, che l’inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante, in forza delle mansioni esercitate secondo il CCNL applicabile, non rientra tra le irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale che possono essere contestate dall’Ispettorato nell’esercizio del potere di disposizione.
Per la sentenza, diversamente ragionando si finirebbe per consentire all’Ispettorato di sindacare l’esercizio del potere direttivo del datore e di imporre, sotto la minaccia della sanzione pecuniaria, una determinata e permanente conformazione al rapporto di lavoro.
Secondo i Giudici, ne conseguirebbe, di fatto, l’accertamento di un rapporto giuridico tra privati (datore e dipendente) in via amministrativa, per effetto di un potere unilaterale, senza le garanzie proprie della giurisdizione.
Su tali presupposti, il TAR Friuli accoglie il ricorso ed annulla il verbale ispettivo, in quanto viziato da eccesso di potere, per avere l’Amministrazione agito oltre i limiti di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 124/2004.
A cura di Fieldfisher