Con il decreto interministeriale n. 4/2026 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le modalità di accesso a percorsi di politiche attive dedicati alle persone che sono state affette da patologie oncologiche.
Dopo la Legge 18 luglio 2025, n. 106, che ha introdotto nuovi congedi e permessi per i lavoratori affetti da malattie gravi, arriva il decreto attuativo dell’ art. 4, comma 2, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, si tratta della Legge sull’ oblio oncologico che riconosce tutele connesse non solo al rapporto di lavoro.
Attraverso l’assimilazione dei malati ai soggetti in condizione di fragilità alle persone dichiarate guarite dal cancro e coloro che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati o a periodi di follow up, viene garantito l’accesso a :
· Percorsi di politiche attive connessi al programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori. Si tratta del programma finanziato dal PNRR nel quale è previsto uno specifico percorso di orientamento per lavoratori fragili e vulnerabili ;
· Assegno di Inclusione (ADI), misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa rivolta ai nuclei familiari con componenti fragili, ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 48/2023 (DL lavoro) ;
· Supporto per la formazione e il lavoro, misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione, di orientamento, e di accompagnamento al lavoro per persone occupabili, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, non rientranti nell’ Assegno di Inclusione ;
· Fondo Nuove Competenze, accesso facilitato per i datori di lavoro che vorranno stipulare accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori finanziati ai sensi dell’ art. 88 del DL n. 34/2020.
Oltre a queste agevolazioni, i soggetti interessati hanno diritto agli “ accomodamenti ragionevoli “, di cui all’art. 17, c. 1 del D.Lgs. n. 62/2024, che consistono nelle modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, da adottare su richiesta della persona disabile o in condizione di fragilità, per favorire il rientro o la permanenza al lavoro, attraverso un integrazione del documento di valutazione dei rischi in accordo con il medico competente.
Fonte: Min. Lavoro
