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INPS - Mess. n. 4178 del 24.11.2023 : Occupazione giovanile - Riconoscimento degli incentivi e riqualificazione del rapporto di lavoro


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Con il mess. n. 4178 del 24.11.2023, l' INPS è tornato a fornire indicazioni in merito all’esonero contributivo riconosciuto per le assunzioni di giovani lavoratori che  “non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”. 

In virtù del rinvio operato dal Legislatore alla disciplina dell'esonero strutturale introdotto con la Legge di bilancio 2018 ( art. 1, c. da 100 a 108, 113 - 114 L. 205/2017 - circ. n. 40 del 02.03.2018 ), il requisito dell'assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'intera vita lavorativa del lavoratore per cui è riconosciuto l'incentivo, costituisce presupposto legittimante ai fini della riconoscibilità anche per gli analoghi esoneri previsti dalla Legge di bilancio 2021 ( art. 1, c. 10 della L. 178/2020 - circ. n. 56 del 12.04.2021 ) e successivamente dalla Legge di bilancio 2023 ( art. 1, c. 297, della L. 197/2022 - circ. n. 57 del 22.06.2023 ). 

In merito a tale ultimo requisito l' INPS aveva già precisato che l’esonero  " non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato". Ciò in quanto “ la disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l’assunzione «spontanea» di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma " . 

La suddetta preclusione opera, pertanto,  solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato coattivamente a seguito di accertamento ispettivo.  Diversamente, laddove il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione. In tal caso, il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri, costituisce una circostanza,  non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione che non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che ha assunto in buona fede. 

Nell' ipotesi sopra descritta , il datore di lavoro non è tenuto alla restituzione dell'agevolazione nè la pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa. 

Fonte: INPS