Al datore di lavoro che intende gestire la transizione con percorsi formativi e di riqualificazione del proprio personale definiti in sede governativa, può essere riconosciuto un esonero contributivo totale per ciascun lavoratore coinvolto nel limite massimo di 5.500 € per 36 mesi. ⤵
Prende il via il corposo incentivo, riconosciuto in via sperimentale per il biennio 2024 – 2025, per agevolare operazioni societarie di aggregazioni in soccorso delle aziende in crisi. Per ciascun lavoratore coinvolto, è previsto un esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 3.500 euro per 24 mesi.
Con il mess. n. 3344 del 06.11.2025 l’ INPS ha fornito le istruzioni per il riconoscimento dell’ esonero contributivo rivolto alle imprese neocostituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie di fusione, cessione, conferimento e acquisizione di intere aziende o rami di esse, dalle quali risultino organici superiori a 1.000 dipendenti.
L’ agevolazione, prevista dall’ art. 4-ter del DL 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 2024, n. 28, vuole salvaguardare i livelli occupazionali incentivando processi di aggregazione societaria per aziende in crisi.
A tal fine è previsto che le suddette imprese avviino il confronto sindacale in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, con l’obbiettivo di raggiungere un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.
L’ accordo deve convergere su un progetto industriale e di politica attiva condiviso tra le parti sociali, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori , nella misura minima di 200 ore da svolgere nell’arco di durata del beneficio, per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. Per espressa previsione di legge, la sottoscrizione dell’accordo può avvenire anche prima dell'operazione societaria di aggregazione, purchè sia previsto l'impegno a effettuare l’operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.
L’esonero contributivo spetta dalla data di decorrenza comunicata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che corrisponde alla data di trasferimento dei lavoratori individuata nell’accordo, nella misura e per la durata sopra indicate. Nello specifico:
· Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo (comma 4 dell'articolo 4-ter) per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.
· Il medesimo esonero contributivo spetta per ulteriori dodici mesi, nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per ciascun lavoratore assunto.
L’accordo impegna il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno 48 mesi. Interruzioni del rapporto di lavoro sono consentite esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.
Fonte: INPS
