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INPS – Circ. n. 58 del 23.06.2023 : Donne svantaggiate - Istruzioni per l’esonero contributivo totale


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La legge di bilancio 2021 ha riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022. 

La legge di bilancio 2023 ha confermato l’esonero anche per le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, e per le trasformazioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Il limite massimo di importo è stato innalzato a 8.000 euro annui. 

Tenuto conto della stretta continuità tra i due incentivi, rispettivamente previsti all’art. 1, c. 298, della L. 197/2022 ( Legge di Bilancio 2023 ) e art. 1, c. 16, della L. 178/2020 ( Legge di Bilancio 2021 ), la circ. n. 58 del 23.06.2023 dell’ INPS fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’ esonero contributivo totale previsto per le assunzioni e trasformazioni riguardanti donne svantaggiate , effettuate nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023, nel limite massimo di 8.000 euro annui. Ad integrazione della circ. n. 32 del 22.02.2021 e il mess. n. 3809 del 5.11.2021, considerata anche la cessazione al 30.6.2022 degli effetti della disciplina del Temporary Framework collegato all’emergenza da Covid-19, vengono fornite precisazioni riguardo la fruibilità dell’ incentivo previsto dalla Legge di bilancio 2021 relativamente al secondo semestre 2022. 

Sono da considerare svantaggiate le lavoratrici svantaggiate : 

a. donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;

b. “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Con riferimento a tale categoria, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successivamente modificata con la decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022. Al riguardo, si fa presente che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella suddetta Carta e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;

c. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Tali settori e professioni di cui all’articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono “annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze”, sulla base delle risultanze acquisite dall’lSTAT;

d. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.  Ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

Ulteriori dettagli sono forniti in merito ai potenziali datori di lavoro beneficiari, ai rapporti incentivati , alla condizione dell’incremento occupazionale netto e al coordinamento con altri incentivi.

Fonte: INPS