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INPS – Circ. n. 32 del 22.02.2021 : Occupazione femminile - Sgravio contributivo al 100% - prime indicazioni


lavoratrice

Con circ. n. 32 del 22.02.2021 , l’ INPS illustra la disciplina inerente lo sgravio contributivo del 100% per le assunzioni di donne svantaggiate previsto in via sperimentale per il biennio 2021 – 2022 per le assunzioni di donne svantaggiate, che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso dal 50 al 100% della contribuzione, nel limite di 6.000 euro annui. 

La Legge 170/2020, con un generico riferimento all’art. 4, c. 9-11, della L. 92/2012, riconduce alla nozione di donna svantaggiata nella quale vanno ricomprese: 

- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi (in base all'articolo 19, comma 1, del Dlgs 150/2015 e all'articolo 4, comma 15-quater, del Dl 4/2019);
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle regioni beneficiarie dei fondi strutturali Ue (ex Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020)
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività economiche con accentuata disparità occupazionale di genere (decreto Lavoro-Finanze 234/2020)
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. 

L’ incentivo in esame spetta per : 

• le assunzioni a tempo determinato e dura fino a 12 mesi;
• le assunzioni a tempo indeterminato, per 18 mesi;
• le trasformazioni a tempo indeterminato, per 18 mesi dalla data di assunzione; 

L’ incentivo spetta poi anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del contratto a termine, nel limite complessivo di 12 mesi. 

La misura dell’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali, nei limiti di 6.000 euro annui. Restano esclusi i contributi non aventi natura previdenziale, il contributo TFR, lo 0,30% destinato al finanziamento della formazione interprofessionale e i contributi ai fondi di solidarietà. 

L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. 

Nelle diverse ipotesi in cui l’esonero in commento risulti cumulabile con altre agevolazioni, per la seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato. 

Ad ogni modo, il riconoscimento dell’esonero è subordinato alla verifica dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. 

L'INPS si riserva di fornire ulteriori indicazioni riguardo la compilazione delle denunce retributive una volta che la misura sarà oggetto di autorizzazione da parte della Commissione UE.

Fonte: INPS - Circ. n. 32 del 22.02.2021