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Legge di bilancio 2021 : Sgravi contributivi al 100% per agevolare l'occupazione femminile


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In via sperimentale per il biennio 2021 – 2022, i commi 16 e 19 della Legge di Bilancio 2021 hanno esteso alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne lo sgravio contributivo previsto in via strutturale dall’art. 4, commi da 8 a 11, della Legge 92/2012 ( cd. Riforma Fornero ), e destinato a coloro che risultano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, con vincoli di residenza in determinate regioni, oppure da 12 mesi ma con 50 anni di età o da almeno 24 mesi senza ulteriori requisiti. 

Nel dettaglio la suddetta agevolazione è riconosciuta ora per tutte le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.  

Per quanto concerne la durata, l’esonero è riconosciuto per 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato e, in ogni caso, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Condizione per la fruizione dello sgravio in commento è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti e, comunque, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (ai sensi 27 dell’articolo 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. In questo calcolo, i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale vanno ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro full time. 

Per l’operatività dell’agevolazione bisognerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea, concessa nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla medesima Commissione nel Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato il 19 marzo scorso, e successivamente prorogato al 30 giugno 2021, con cui sono state regolate specifiche misure dirette a consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato a sostegno dell'economia europea durante l'epidemia di COVID-19. 

A copertura degli oneri derivanti dallo sgravio contributivo concorrono per 37,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l’anno 2022, anche le risorse del programma Next Generation EU.