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INPS – Mess. n. 3809 del 5.11.2021 : Occupazione femminile - Esonero contributivo totale per donne svantaggiate


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Con mess. n. 3809 del 5.11.2021 , l’ INPS fornisce istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo per trasformazioni di precedenti rapporti e per le assunzioni di donne lavoratrici previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per rapporti instaurati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Arrivati dopo il via libera della Commissione Europea di fine ottobre concesso ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, i nuovi chiarimenti fanno seguito a quelli già forniti dall’ Istituto ad inizio anno con la circ. n. 32 del 22.02.2021 e il mess. n. 1421 del 6.04.2021. Il recupero dell’agevolazione afferente i mesi da gennaio in poi potrà essere richiesto mediante denuncia contributiva mensile solo con i flussi uniemens di competenza di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.

La manovra 2021 ha stabilito che lo sgravio contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro annui. Il riconoscimento dell’esonero è subordinato, però, al requisito dell’incremento occupazionale netto, che deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. 

L’esonero in oggetto si configura come estensione dell’esonero precedentemente previsto all’art. 4, commi da 9 a 11, della Legge n. 92/2012 pertanto, anche se la manovra si limita all’espressione “ assunzioni di giovani lavoratrici “, l’incentivo va inteso come riferito alle “ assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate “, ossia : 

  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro.

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l'INPS chiarisce che, l’incentivo spetta fino a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, mentre in caso di assunzione a tempo indeterminato spetta per 18 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione e in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi. 

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Fonte: INPS - Mess. n. 3809 del 5.11.2021