Con la circ. n. 125 del 20.09.2019 , l’ INPS illustra lo schema di convezione tra INPS, ANPAL e le Regioni o Province autonome per l’erogazione dell’indennità di tirocinio in Garanzia Giovani e fornisce con l’occasione alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale per la relativa indennità.
L’Istituto precisa che, essendo cessata la validità della precedente convezione, sono venuti meno i presupposti per considerare gratuito il servizio reso dall’INPS. Pertanto viene fatto presente che per i pagamenti delle indennità trasmessi dalla data del 28 febbraio 2019, l’INPS procederà al calcolo del rimborso per gli oneri sostenuti a carico delle singole Regioni.
L’attuale schema di convenzione, come il precedente scaduto il 30 novembre 2018, attribuisce ruolo di ente erogatore dell’indennità di tirocinio all’INPS. A tale ruolo si aggiunge una funzione di monitoraggio realizzato attraverso il confronto dei dati in possesso dell’INPS con quelli inviati dalle singole Regioni per rendicontare i finanziamenti.
La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti dal Fondo Sociale Europeo destinati ai Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25% come l'Italia, da investire in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento in azienda mediante tirocini extracurriculari o altre forme di “ accompagnamento al lavoro ”.
Fonte: INPS – Circ. n. 125 del 20.09.2019