In data sette maggio, IREN - anche in nome e per conto delle Società direttamente o indirettamente controllate - e le Organizzazioni sindacali rappresentate da Segreterie nazionali di categoria FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL, UILTEC/UIL, FLAEI/CISL, FP/CGIL, UILTRASPORTI, FIT/CISL RETI e FIADEL, Segreterie Regionali e Territoriali di FILCTEM, FP – CGIL, FLAEI, FEMCA, FIT – CISL, UILTEC, UILTRASPORTI, FIADEL ed Esecutivo del Coordinamento Nazionale RSU hanno sottoscritto un accordo recante misure per la gestione dell’emergenza COVID-19.
L’accordo, fra le altre premesse, ha avuto presente che:
- la disposizione secondo cui “restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicura le continuità (…) dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali” (DPCM 22 marzo 2020);
- le stesse Parti il giorno 3 aprile 2020 hanno sottoscritto un accordo nel quale hanno condiviso specifiche soluzioni al fine di gestire la riduzione/sospensione di attività per determinati reparti/unità organizzative, sottoscrivendo un verbale di accordo (che qui si intende integralmente richiamato), con validità dal 4 aprile al 30 aprile 2020;
- le Parti, nella consapevolezza dell’importanza di una forte coesione fra di loro, hanno effettuato incontri settimanali su base territoriale/aziendale per informativa e confronto sull’applicazione dell’accordo di cui al punto che precede nell’ambito dei Comitati;
- nell’ambito del Gruppo sono stati costituiti numero 9 Comitati a livello territoriale e settoriale ai sensi del punto 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro fra Governo e Parti Sociali del 14 marzo 2020 [Protocollo Governo/Parti sociali 14.3.2020], tenuto anche del Protocollo Associazioni datoriali/OO.SS. del Settore Ambiente.
Sulla base di queste ed altre premesse e di un articolato ed organico insieme di considerazioni, con la nuova intesa le Parti:
- hanno prorogato al sino al 2 giugno la validità dell’accordo del 3 aprile;
- hanno definito una serie regole in coerenza con la ratio dell’accordo del 3 aprile: in caso di assenze programmate dovranno essere utilizzate entro il 2 giugno 2020 le ferie, ore di permesso e ore accantonate maturate al 31 marzo 2020, fermo restando che in caso non siano disponibili tali giornate le assenze saranno giustificate con “permessi a recupero”. Nel caso non fossero disponibili ferie, ore di permesso o ore accantonate, per compensare le assenze che verranno eventualmente richieste, considerato il positivo funzionamento degli istituti previsti dall’accordo del 3 aprile 2020, sarà quindi applicato quanto in esso contenuto.
Restano impregiudicati i principi in materia di ferie sanciti dall’art. 2109 del Codice Civile, nonché dal d.lgs. 66/2003 e dalla Circolare Min. Lav. N. 8/2005, per cui viene garantito ad ogni lavoratore il diritto di poter fruire di un periodo di ferie pari a due settimane consecutive, fermo restando la programmazione annuale delle ferie secondo quanto stabilito dai CCNL di riferimento.
Le ferie arretrate relative ad anni precedenti devono essere smaltite non oltre il 30 aprile dell’anno corrente, si procederà ad una programmazione dell'utilizzo di tali ferie arretrare per arrivare al loro completo smaltimento, come da CCNL, entro il 30 giugno 2020; resta inteso che la destinazione di ferie arretrate da anni precedenti al fondo “ferie solidali” (istituito come fondo unico per tutte le Società di cui al presente accordo) costituisce una modalità di smaltimento delle stesse.
Per la donazione di ferie arretrate da anni precedenti al fondo non esiste alcun limite numerico.
Le parti hanno, altresì, presente che le attività per fornire i servizi pubblici essenziali sono proseguite in presenza fisica per tutto il periodo dell’emergenza e pertanto la c.d. Fase 2 riguarda essenzialmente attività amministrativo- gestionali (la maggior parte delle quali a loro volta proseguite attraverso lavoro a distanza), si procederà ad un graduale rientro presso sedi/uffici in presenza fisica del personale che attualmente lavora continuativamente in remoto (di seguito personale rientrante da lavoro in remoto), rispettando sempre le misure per la prevenzione e il contenimento del contagio previste dal Protocollo Governo/Parti sociali 24.4.2020.
Confermata la volontà di proseguire ad utilizzare il lavoro a distanza in modo diffuso per tutto il periodo dell’emergenza coronavirus, le Parti concordano che il rientro avverrà nei casi in cui le attività lavorative richiedono un’interazione diretta con la clientela e l’utilizzo/archiviazione di documentazione cartacea non disponibile in rete, tenendo conto prioritariamente di particolari criteri dettagliati nell’accordo.
Nella parte finale, l’accordo conferma tutte le misure anti-contaggio e organizzative adottate e da adottare in attuazione dei Protocolli di sicurezza.
In particolare, laddove si proceda alla riapertura di sportelli della BU Mercato quale ulteriori misure di prevenzione rispetto alle protezioni in plexiglass e dotazione di mascherine agli operatori di sportello, sarà richiesto ai clienti di accedere uno per volta (in funzione della disponibilità del singolo operatore), utilizzare la mascherina e mantenere una distanza di sicurezza dall’addetto allo sportello; laddove possibile si procederà inoltre tramite termoscanner alla misurazione della temperatura corporea dei clienti, non consentendo l’accesso a coloro la cui temperatura risulti superiore a 37.5°.
Le Parti, attraverso i Comitati, potranno valutare l’eventuale necessità di adozione di ulteriori misure per le tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tenendo conto delle specificità delle numerose sedi di lavoro esistenti nel Gruppo, nonché proporre modifiche al Manuale di cui sopra.
In caso di rientro dopo sospensione temporanea delle attività, l’Azienda effettuerà la verifica preventiva del contesto operativo, provvedendo a tutte le attività necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nel rispetto della normativa in vigore e del Protocollo Governo/Parti Sociali del 24.4.2020. Resta inteso che per tutte le attività operative continuano ad essere seguite le procedure di sicurezza già stabilite e contenute nei Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) e negli Addendum predisposti per l’emergenza COVID-19.
Le Parti, attraverso i Comitati, potranno valutare ulteriori eventuali specifici interventi necessari.
Ciascun lavoratore presente in servizio è tenuto a rispettare tutte le norme esposte nei precedenti Comunicati di Gruppo.
Fra l’altro:
- tutto il personale è tenuto a rispettare le specifiche procedure di sicurezza già stabilite, con particolare riferimento all’uso di DPI;
- tutto il personale presente in uffici condivisi e spazi comuni (ad es. corridoi) deve utilizzare le mascherine chirurgiche fornite dall’azienda.
L’accordo lascia fermi:
- l’obbligo di misurazione della propria temperatura prima di recarsi al lavoro;
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio - e di non fare ingresso in azienda - in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto con persone positive o nell’ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero) nonché in presenza di febbre oltre 37.5° o di altri sintomi quali tosse, perdita di olfatto o del gusto, difficoltà respiratorie, nonché e di prendere contatto - in questo caso - con il proprio medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore;
- il divieto di permanenza in azienda al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui al punto precedente, informandone in modo tempestivo e responsabile la Direzione aziendale e avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Particolare attenzione è dedicata al tema degli appalti: il Gruppo si impegna a prescrivere alle imprese appaltatrici il rispetto delle misure di sicurezza definite al suo interno e a controllarne la corretta applicazione, nel rispetto del DPCM 26.4.2020 e del Protocollo Governo/Parti sociali 24.4.2020.
ACDR