Stampa

HBG – Accordo smart working 2020


smart worker work life balance
icona

Il lavoro agile rappresenta uno strumento utile ai fini della diffusione di un nuovo paradigma nella gestione delle risorse umane improntato alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con flessibilità e responsabilizzazione dei lavoratori, in una prospettiva di incremento della produttività e di sostenibilità socio-ambientale.

In data 3.02.2020 HBG Gaming, uno dei più grandi operatori italiani presenti nel panorama del gioco, ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali aziendali un accordo di smart working per l’avvio di una sperimentazione della durata di 6 mesi. Obbiettivo dell’accordo la valorizzazione e conservazione del patrimonio di competenze del proprio personale proprio attraverso il lavoro agile.

L’accordo si inserisce in un più ampio programma di digitalizzazione dell’impresa che sta richiedendo nuove competenze per svolgere al meglio le attività lavorative quotidiane. Avviare un processo di digital learning e far crescere il digital mindset del personale significa per HBG Gaming diventare sempre più agili e puntare all’eccellenza operativa.

Per garantire a tutti i dipendenti pari opportunità di lavoro e favorire la work-life balance, HBG Gaming ha agevolato l’utilizzo di forme di lavoro flessibile da parte dei dipendenti, ed intende completare il processo di gestione dei cambiamenti organizzativi, con l’introduzione dello Smart Working come modalità lavorativa diffusa tra tutto il personale di Sede.

La prestazione di lavoro agile verrà svolta con le seguenti modalità:

Formazione specifica: Come in ogni accordo di lavoro agile è prevista una formazione ad hoc sia per la prevenzione di rischi specifici connessi allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità smart working sia per quanto riguarda l’utilizzo della strumentazione assegnata;

Luogo di lavoro: Valutata l’idoneità rispetto ai criteri di salute e sicurezza del lavoratore e di riservatezza, potranno essere scelti spazi di co-working in alternativa alla residenza privata, domicilio o altro luogo privato nella disponibilità del lavoratore.

Pianificazione della prestazione: Definito un numero massimo di due giorni a settimana non cumulabili né frazionabili da concordare con il Responsabile dell’unità organizzativa oppure secondo una pianificazione periodica;

Tempi della prestazione di smart working: La prestazione potrà essere svolta o in coincidenza dell’orario di lavoro o in una fascia oraria entro la quale il lavoratore può decidere autonomamente come collocare la propria prestazione;

Lavoro straordinario e timbratura digitale: Rispetto ad altri accordi di lavoro agile dove la rimodulazione dei tempi della prestazione lavorativa non consentono il riconoscimento del lavoro straordinario, quello HBG prevede l’obbligo di timbratura digitale per gli smart worker ai quali potranno essere riconosciute ore di lavoro straordinario previa autorizzazione del responsabile;

Strumenti di lavoro: HBG fornirà la strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento della prestazione di lavoro agile ma non si farà carico degli eventuali costi sostenuti dai lavoratori per o svolgimento della prestazione, quali ad esempio l’utilizzo di una connessione internet o la stampa di documenti;

Condotte disciplinarmente rilevanti: L’accordo definisce in maniera puntuale senza pretese di esaustività le condotte con rilevanza disciplinare tra le quali: mancato utilizzo degli strumenti di comunicazione che consentono di mantenere un collegamento con l’azienda; carente o scorretto utilizzo del sistema di timbratura digitale; aumento abusivo dell’orario di lavoro straordinario; ingiustificata irreperibilità e gravi infrazioni commesse nell’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;

Giustificato motivo di recesso: A scopo meramente semplificativo: trasferimento/ asseganzzione a diversa unità organizzativa; variazione delle mansioni e/o dell’inquadramento; calo di produttività o mancato raggiungimento degli obbiettivi ; introduzione di disposizioni di legge o contrattuali che impattino su questa o analoga modalità di lavoro.

Preavviso di recesso: Le parti potranno recedere dall’ accordo senza preavviso fornendo un giustificato motivo oggettivo. In assenza di motivazione il recesso può avvenire con un preavviso di almeno 7 giorni ( 90 giorni con una categoria protetta L. 68/99 ).

Fonte: Filcams CGIL