In data 2.09.2019 la Confcommercio Roma insieme alle rappresentanze territoriali di CGIL ; CISL e UIL, hanno sottoscritto l’Accordo Territoriale per Roma e Provincia in materia di attività stagionali. Ciò consentirà un utilizzo più flessibile del contratto a termine per quelle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
L’accordo sulla stagionalità di Confcommercio da seguito alle esigenze espresse dal settore individuando le località a prevalente vocazione turistica del territorio e quelle attività caratterizzate da picchi di lavoro assimilabili alle attività stagionali.
I contratti a tempo determinato stipulati nell’ambito del suddetto Accordo Territoriale beneficiano delle agevolazioni normative riconosciute dal Decreto Legislativo n. 81/2015 in materia di causali, stop and go, durata massima e numero complessivo di contratti a termine utilizzabili. In particolare, i contratti a termine stipulati in esecuzione dell’Accordo Territoriale
possono essere rinnovati o prorogati con lo stesso lavoratore anche in assenze delle causali introdotte col c.d. Decreto Dignità;
sono esenti dal limite della durata di 24 mesi complessivi previsto per i normali contratti a tempo determinato, senza obbligo di trasformazione in caso di superamento del limite;
non sono computati nella soglia di utilizzo individuata dalla contrattazione collettiva e dalla legge, offrendo al datore di lavoro la possibilità di stipulare questi contratti senza particolari oneri di verifica;
possono essere rinnovati senza dover rispettare il periodo di interruzione di 10 o 20 giorni individuato dalla legge a seconda del fatto che il contratto scaduto abbia avuto una durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi;
L’accesso e la modalità di fruizione dei benefici normativi dell’Accordo sono determinati dal posizionamento geografico dell’unità produttiva/operativa nella quale si intende procedere con l’assunzione.
Fonte: Confcommercio