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CCNL Funzioni Centrali


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Con il CCNL 9 maggio 2022 Aran con Cisl Fp, Cisl, Fp Cgil, Cgil, Uil Pa, Uil, Confsal Unsa, Confsal, Flp, Cgs, Usb Pi, Usb, Confintesa Fp, Confintesa hanno rinnovato il CCNL del comparto Funzioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Cnel ed Enac)

Classificazione del personale - E' introdotto un nuovo sistema articolato in 4 Aree: Elevate professionalità, Funzionari, Assistenti e Operatori, di cui il CCNL fornisce le declaratorie. 

Progressioni di carriera – La progressione tra un’Area e quella superiore, salvo la riserva di almeno il 50% delle posizioni per l’accesso dall’esterno, avviene tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. La progressione economica all'interno della singola Area avviene attraverso la corresponsione di differenziali stipendiali, a favore di lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. Tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4 in sede di contrattazione integrativa). 

Indennità di posizione organizzativa - Spetta ai funzionari che abbiano ricevuto specifico incarico, nei valori ricompresi da un minimo di € 1.200 ad un massimo di € 2.600 annui, per 13 mensilità e sono definiti, per ciascuna posizione organizzativa. l limite massimo può essere elevato in sede di contrattazione integrativa e in tal caso può essere previsto che l’indennità assorba lo straordinario e/o altre voci del trattamento economico accessorio. 

Indennità di amministrazione - A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale introdotto dal CCNL 9 maggio 2022 le indennità di amministrazione (Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL) e le indennità di ente (EPNE) sono rideterminate. 

Indennità di bilinguismo - A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennità di cui all’art. 33, CCNL 14 settembre 2007 Ministeri e di cui all'art. 14, CCNL 10 aprile 2008 Agenzie fiscali viene incrementata dei seguenti importi (per 12 mensilità), in relazione al possesso di un attestato di conoscenza della 2° lingua. 

Periodo di prova - In relazione alla nuova classificazione del personale, la durata del periodo di prova (in mesi di effettivo servizio) è articolata come segue : 2 mesi per gli Operatori ; 4 mesi per assistenti e funzionai ; 6 mesi per le elevate professionalità. 

Malattia - Per i primi 9 mesi di assenza, il trattamento accessorio fisso e ricorrente spetta per le malattie superiori a 10 giorni lavorativi. 

Welfare integrativo - La contrattazione integrativa disciplina la concessione di benefici assistenziali e sociali in favore dei dipendenti, quali: iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi), supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; prestiti ai dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che debbano affrontare spese non differibili. 

Lavoro agile - L'amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, che è consentito per tutte le tipologie di contratto, su base volontaria. L'accordo individuale, stipulato per iscritto, deve indicare la durata, i giorni di lavoro fuori sede, le fasce di contattabilità (che non può essere superiore all’orario medio giornaliero) e quelle di inoperabilità (periodo di 11 ore di riposo consecutivo e periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e ore 6:00) e le modalità di recesso. Per sopravvenute esigenze di servizio il lavoratore può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione: negli orari diversi da quelli delle fasce di contattabilità non sono richiesti contatti con colleghi o col dirigente per lo svolgimento della prestazione, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione.