In data 27.02.2018 è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL Artigiani comunicazione 2016 – 2018. Il contratto, sottoscritto tra CNA Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione, Casartigiani, CLAAI e le maggiori OO.SS. di categoria SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, ha una scadenza prevista per il 31 dicembre 2018 sino alla data di decorrenza del successivo rinnovo.
L’accordo è suddiviso in una prima parte dedicata alle imprese artigiane, nella quale è contenuta larga parte della disciplina del rapporto di lavoro, e una seconda parte destinata a disciplinare alcuni aspetti particolari del rapporto di lavoro nelle PMI e nelle micro-imprese ( diritti sindacali ex L. 300/1970; aumenti salariali e una tantum).
A seguire le principali novità della parte economica contenuta nel CCNL Artigiani comunicazione 2016 – 2018:
• Retribuzione tabellare: Aumento complessivo in tre tranche 1.03.2018 – 1.07.2018 – 1.12.2018 pari a 48 euro per un quarto livello nelle imprese artigiane e 58 euro per un 4° livello di impresa non artigiana.
• Una tantum: Per il personale impiegato alla data di sottoscrizione dell’accordo, viene riconosciuto per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 27 febbraio 2018 un importo pari a 150 euro lordi erogate in due frazioni ad aprile e novembre 2018. L’importo potrà essere proporzionalmente ridotto in base alla durata del rapporto, nel caso di contratto part-time o in misura del 70% per gli apprendisti.
Per la parte normativa, il CCNL Artigiani comunicazione 2016 – 2018 riporta le seguenti novità:
• Contratto a termine: E’ stata rivista complessivamente la disciplina del contratto a termine per adeguarla alle disposizioni del d.lgs. 81/2015. Ad essere rivisti sono anche i limiti quantitativi per le nuove assunzioni.
• Contratto di reinserimento lavorativo: La particolare fattispecie contrattuale è destinata ai lavoratori particolarmente svantaggiati. Il contratto consente un sotto-inquadramento di due livelli per il primo periodo di contratto e di un solo livello per la seconda metà del rapporto.
• Orario di lavoro: Prevista la non cumulabilità delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo fra loro assorbibili nel senso che nell’ipotesi di contemporanea applicazione di più maggiorazioni la maggiore assorbe la minore.
• Mutamento di mansioni: Consentita l’assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore per una durata variabile a secondo del livello di inquadramento.
• Congedi parentali su base oraria: Previo accordo con l’azienda e con un preavviso di 7 giorni lavorativi il congedo è fruibile da ciascun genitore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello di inizio del congedo parentale. Non è consentito il cumulo del congedo con altri permessi o riposi previsti dal T.U. Maternità D.lgs. 151/2001.
• Aspettativa non retribuita: Periodo massimo di 6 mesi.
Fonte: CNA