Con l’ordinanza n. 29737 del 11.11.2025, la Cassazione afferma che, se il contratto collettivo ha un termine di durata, il datore non può recedere prima della sua scadenza senza sottoscrivere un accordo sindacale con tutte le sigle firmatarie del CCNL.
Il fatto affrontato
La O.S. propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale della condotta societaria consistente nell’aver disapplicato, anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, il CCNL per sostituirlo con uno differente.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo insufficiente l’accordo di armonizzazione sottoscritto dalla società solo con alcune sigle sindacali.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, nel caso di contratto collettivo di lavoro, la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta.
Per la sentenza, ne consegue che al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo prima della scadenza, a meno che si tratti di un CCNL sprovvisto di un termine di efficacia.
Secondo i Giudici di legittimità, al fine di venir meno all’applicazione del predetto principio, non è sufficiente far sottoscrivere per ricevuta e accettazione ai lavoratori una comunicazione di cambio del CCNL.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando il carattere antisindacale della condotta dalla stessa tenuta.
A cura di WST
