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Cassazione: il datore deve lasciare il dipendente libero di astenersi sino all’inizio dello sciopero


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Con l’ordinanza n. 29740 del 11.11.2025, la Cassazione afferma che devono essere considerate antisindacali le condotte datoriali idonee a comprimere la facoltà del lavoratore di scegliere se aderire o meno allo sciopero sino all'inizio dello stesso.

Il fatto affrontato

La O.S. propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale della condotta societaria consistente nell’imporre, ai dipendenti scioperanti, di adempiere anticipatamente ad alcune procedure.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che le pretese aziendali costringessero i dipendenti ad anticipare la decisione di aderire allo sciopero.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore del potere organizzativo, né lo priva della possibilità di cercare, di fronte allo sciopero dei propri dipendenti, soluzioni idonee a limitare il danno materiale derivante all'astensione dal lavoro.

Per la sentenza è, quindi, legittimo che parte datoriale possa servirsi di mezzi legali che consentano di attenuare gli effetti lesivi e di minimizzare le perdite economiche indotte dall'agitazione sindacale.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, è pur sempre necessario che i mezzi adottati non incidano sull'esercizio del diritto di sciopero.

Non ritenendo rispettato quest’ultimo principio nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società.

A cura di WST