Con il nota del 4 luglio 2023 il Ministero del Lavoro ha reso noto che le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro agile, dopo le proroghe della disciplina emergenziale del Decreto Lavoro, dovranno essere trasmesse seguendo la procedura ordinaria disponibile al sito istituzionale nella sezione “Lavoro Agile”.
La comunicazione ordinaria è attualmente regolamentata secondo quanto previsto dal D.M. n. 149/2022 e la stessa dovrà contenere, per ciascun lavoratore codice fiscale ; nome e cognome ; data di nascita ; comune o stato estero per stranieri. In merito al rapporto di lavoro dovrà essere indicata : data di inizio ; tipologia contrattuale ; PAT e voce di tariffa INAIL. Inoltre:
- per i lavoratori ordinari ovvero per coloro che non hanno diritto al lavoro agile, viene richiesta l’indicazione dei dati relativi all’accordo sottoscritto tra le parti ovvero data di sottoscrizione, tipologia, data di inizio e data di cessazione;
- per i lavoratori per i quali non vige l’obbligo, sarà necessario indicare la categoria (genitori under 14 o fragili).
L’accordo tra le parti non deve essere allegato ma dovrà essere conservato dal datore di lavoro. Viene prevista anche la possibilità di invio “massivo”.
Sono previsti termini di scadenza per la comunicazione, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative da 100 a 500 euro per ogni lavoratore:
- per i datori di lavoro privati, la comunicazione deve essere inviata entro i 5 giorni successivi dall'inizio della prestazione in modalità agile per le comunicazioni di inizio periodo della prestazione in modalità agile o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo per le comunicazioni di proroga;
- per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione la comunicazione, infatti, andrà inviata entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione di lavoro agile ovvero dall’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo in caso di proroga.
Fonte: Min. lavoro