Con la circ. n. 9 del 18.04.2025, il Ministero del lavoro descrive gli schemi nei quali può essere inquadrata legittimamente l’attività del “ciclo-fattorini delle piattaforme digitali”.
Nel farlo, il Ministero muove dalla considerazione del complesso quadro legislativo che disciplina la materia - art. 2 e artt. 47-bis/47-octies del d.lgs. n.81/2015 - e anche della direttiva dell’Unione europea 2024/2831, da recepire entro il 2 dicembre 2026, sul “miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali”.
In particolare, la circolare ha presente la fattispecie delle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n.81 e all’insieme di disposizioni che tale decreto dedica alla “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” (artt. 47-bis e seguenti) dalle quali soprattutto trae le seguenti conseguenze:
a)il lavoro tramite piattaforma può essere svolto come lavoro autonomo, anche perché tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 47-bis.
Nel sottolinearlo, la circolare va anche oltre, elencando anche condizioni che possono far presumere una “genuina autonomia” del lavoro tramite piattaforma, in termini di assenza di poteri di controllo, di poteri di direzione, di poteri sanzionatori e, inoltre, in presenza di una “reale facoltà del prestatore di non accettare l’incarico di consegna o di dismettere la sua disponibilità in modo unilaterale, senza conseguire alcuna conseguenza pregiudizievole per successive collaborazioni”.
Ciò premesso, la circolare non manca di ricordare le tutele che gli articoli dal 47-bis al 47-octies riconoscono quandanche si abbia effettivamente a che fare con rapporti di lavoro autonomo: compenso minimo orario, indennità integrativa per il lavoro svolto in particolari indicazioni, copertura assicurativa obbligatoria per infortuni e malattie professionali;
b)il lavoro tramite piattaforma può essere ricondotto al lavoro subordinato, anche a prescindere dall’inquadramento ad esso dato dalle parti.
A questo proposito, la circolare richiama diverse decisioni della magistratura del lavoro, citando alcune sue conclusioni, come: il potere direttivo, tipico del lavoro subordinato, è stato riscontrato nella presenza di direttive sostanzialmente vincolanti (assoggettamento dei riders a puntali indicazioni su come procedere, fornite in tempo reale tramite app); il potere di controllo, riscontrato nell’imposizione di particolari slot orari e ordini, attribuzione di punteggi e svariate forme di reazione direttamente finalizzate a ricondurre il lavoratore al comportamento ritenuto corretto.
La circolare esprime, inoltre, la considerazione che “tra le tipologie contrattuali di lavoro subordinato la dinamica lavorativa in esame [lavoro tramite piattaforma di carattere subordinato] appare inverare maggiormente i tratti caratterizzanti il lavoro intermittente”.
Da qui l’ulteriore sottolineatura che si possa far riferimento a tale tipologia contrattuale per disciplinare il rapporto di lavoro dei riders in punto di trattamento economico, normativo e previdenziale.
Ciò premesso, non sfugge alla circolare che l’inquadramento come lavoro intermittente fa emergere, fra l’altro, il tema della indennità di disponibilità, che essa affronta distinguendo frasvolgimento della prestazione lavorativa da retribuire e periodo in cui il lavoratore è tenuto a restare collegato con la piattaforma con il riconoscimento dell’indennità di disponibilità;
c) la circolare, infine, considera l’ipotesi della riconducibilità del lavoro tramite piattaforma alle collaborazioni “… le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”, con la conseguente applicazione della “disciplina del lavoro subordinato” (art. 2, comma 1, d.lgs. n.81/2015).
In conclusione, la circolare sicuramente aiuta a valutare le diverse opzioni disponibili, ma non può dirsi che consenta di superare l’incertezza che accompagna il ricorso all’uno o all’altro inquadramento.
Come la stessa più volte sottolinea, conta il concreto sviluppo che, in via di fatto, va a caratterizzare la fase di attuazione del contratto stipulato dalle parti, al di là della formale denominazione dello stesso e in requisiti che portano a considerare appropriato l’uno o l’altro inquadramento possono risultare di incerto apprezzamento (a partire dall’etero- organizzazione così rilevante e così ambiguo nella fattispecie tratteggiata dall’art. 2, comma 1).
Più volte viene ripetuto che la circolare non anticipa contenuti della legge che sarà emanata per dare seguito alla direttiva sul lavoro tramite piattaforme.
Direttiva che, a sua volta, tende ad affermare “diritti minimi” a favore delle persone fisiche che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione “… indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale o dalla qualificazione di tale rapporto da parte dei soggetti interessati”.
a cura di WST Law & Tax