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Min. Lavoro – Circ. n. 15 del 27.08.2025 : Lavoro intermittente, chiarimenti sull’abrogazione del Regio decreto del 1923


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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circ. n. 15 del 27.08.2025, con la quale fornisce chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente  a seguito dell’avvenuta abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 ad opera della legge n. 56/2025.

In risposta alle numerose richieste di chiarimento, pervenute per lo più dal settore turistico dove il ricorso al contratto è assai frequente, il Ministero ha chiarito in via definitiva che, nonostante l’ abrogazione del decreto abbia comportato la contestuale abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004, tale abrogazione non incide sull’attuale disciplina della fattispecie.

Viene così confermato l’ orientamento recentemente espresso dall’ Ispettorato con la nota n. 1180/2025 secondo cui la legge 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro a chiamata, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale.

Tale lettura – ricorda il Ministero - appare in linea con la disciplina normativa e con la prassi amministrativa seguita dal Dicastero. Vengono citate, in particolare, la circolare n. 34/2010 e interpello 38/2011 circolare n. e ancor prima la circolare n. 4/2005 dove il Ministero aveva già precisato che che il rinvio effettuato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle "tipologie di attività" di cui alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, “il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente”.

Nel confermare il precedente orientamento, il Ministero ha ribadito nuovamente che le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004.

 Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.