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INL – Nota n. 762/2021 : Contratti a termine - deroghe Covid e integrazioni salariali


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Con nota n. 762/2021, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di rinnovare e prorogare contratti a termine a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono di integrazioni salariali previste dalla normativa emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19. 

L’ INL conferma che è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del DL Sostegni

Sull'argomento : DL Sostegni : Rinnovo e proroga dei contratti a termine

La questione riguarda la corretta interpretazione dell’ art. 19-bis del DL 18/2020 ( cd. Decreto Cura Italia ) il quale recita: 

" Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione ”. 

La citata disposizione è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale, art. 19 e 22 del Decreto Cura Italia, richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione. 

Da ciò ne deriva che, la violazione dell’art. 20, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato” non comporterà l’ordinario effetto di trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Fonte: INL - Nota n. 762 del 12.05.2021