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DL Sostegni : Rinnovo e proroga dei contratti a termine


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L’ art. 17 del DL 22 marzo 2021 n 41 ( cd. Decreto Sostegni ), ha introdotto nuove modifiche alla disciplina derogatoria, in materia di proroga e rinnovo del contratto a t termine, già prevista dall’art. 93 D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio. 

Si rammenta che la disciplina generale degli articoli 19, comma 1 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (c.d. Decreto Dignità ) consente il rinnovo di un contratto a termine o la sua proroga oltre i 12 mesi di durata, solo in presenza di: 

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. 

Il nuovo testo normativo continua a prevedere, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la possibilità per il datore di lavoro di rinnovare o prorogare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in assenza delle causali di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

In particolare, il Decreto Sostegni ha ora ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina derogatoria. 

Inoltre, come nella versione precedente, la norma continua a consentire ai datori di lavoro di derogare alla disciplina del c.d. Decreto Dignità ricorrendo a proroghe e rinnovi senza causale per una sola volta e per una durata di dodici mesi nei limiti di durata massima del rapporto di lavoro di ventiquattro mesi complessivi. 

In virtù del riferimento al periodo massimo di dodici mesi, deve continuare a ritenersi che la data del 31 dicembre 2021 rappresenti il giorno ultimo entro il quale possa procedersi al rinnovo o alla proroga del contratto a termine, già stipulato, proiettando il rapporto di lavoro anche oltre la fine del 2021. 

Una novità significativa prevista dal Decreto Sostegni è, tuttavia, rappresentata dall’inserimento all’interno del disposto dell’art. 93 D.L. 34/2020 di un secondo comma che così recita: 

“Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti”. 

Con questa previsione, il Legislatore ha voluto espressamente circoscrivere l’operatività della disciplina introdotta a far data dalla sua entrata in vigore, facendo così salvi gli effetti di eventuali rinnovi o proroghe intervenuti in precedenza. 

Ne deriva che la norma relative ai rinnovi ed alle proroghe acausali può trovare applicazione anche ai contratti che siano stati già oggetto di rinnovi o proroghe concessi in applicazione delle precedenti norme emergenziali ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni. 

La nuova formulazione dell’art. 93 D.L. 34/2020 consente di sostenere, altresì, che l’eventuale proroga del contratto a termine disposta entro il 31 dicembre 2021 prescinda dal rispetto del numero massimo di proroghe e dai termini dilatori minimi previsti in caso di rinnovo dalla disciplina generale del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

a cura di Andrea Consolini - Senior Manager Fieldfisher