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INL - Nota n. 1363/2021 : Contrattazione e causali contratti a termine dopo il Sostegni-bis


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Con nota n. 1363/2021 , l' Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce alcune chiarimenti a seguito delle modifiche introdotte dal dall' art. 41 bis D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021, ( cd. Decreto Sostegni-bis ) riguardanti la disciplina delle causali che legittimano la stipula del contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi. 

Sull'argomento : Contratto a termine: il ruolo della Contrattazione Collettiva nel passato

Il decreto Sostegni-bis ha assegnato alla contrattazione collettiva l'arduo compito di individuare specifiche esigenze che consentono la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, ma non oltre i 24 mesi. Andranno dunque individuate ipotesi concrete, evitando l'utilizzo di formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale. 

La nota ricorda che le modifiche introdotte con il Sostegni-bis non hanno riflessi unicamente per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi ma influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga.

La possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi, secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, è ammessa solo fino al 30 settembre 2022. Tale termine va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Non ci sono invece limitazioni temporali specificamente riferiti alla proroga o al rinnovo di contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva. 

Fonte: INL - Nota n. 1363 del 14.09.2021