Stampa

INPS - Mess. n. 3322 del 5.11.2025 : Congedo obbligatorio al genitore intenzionale. Riesame delle domande.


icona

Nel luglio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 27-bis del Testo Unico sulla maternità e paternità, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne che risultano genitori nei registri dello stato civile.

All’ esito della sentenza n. 115/2025, l’ INPS aveva recepito la decisione con il mess. n. 2450 del 7.08.2025 nel quale erano state fornite istruzioni alle potenziali fruitrici del congedo, senza trattare di aspetti attinenti il possibile riesame di domande presentate prima del 24 luglio 2025.  

Con il mess. n. 3322 del 5.11.2025, L’ INPS precisa che la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti. In conseguenza di ciò, le fruizioni del congedo già avvenute non possono essere considerate prestazioni indebite anche se anticipate dal datore di lavoro.

Inoltre, per le  domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso, l’ INPS fa sapere che procederà al riesame, su istanza di parte e nel rispetto dei termini di prescrizione ( un anno da quando la prestazione è dovuta ) e decadenza ( un anno dalla definizione del procedimento amministrativo ). 

Fonte: INPS