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INPS – Mess. n. 2951 14.08.2023 : Congedo matrimoniale – L’ assegno va anche ai disoccupati


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Il congedo matrimoniale è di norma disciplinato dalla contrattazione collettiva.

Consiste nella possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo generalmente di 15 giorni ,mantenendo la normale retribuzione, a condizione che il matrimonio abbia validità civile. 

In linea generale, per quanto sia opportuno consultare sempre il CCNL di riferimento, il congedo matrimoniale può essere usufruito a partire da 3 giorni antecedenti alle nozze. La licenza prevede un permesso di 15 giorni di calendario ad includere le festività e i giorni non lavorativi , che non possono essere frazionati in periodi diversi. In realtà, tuttavia, il congedo matrimoniale non deve per forza coincidere con il periodo delle nozze. Spetta infatti al lavoratore decidere quando usufruire di questo beneficio purché questo accada entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio. Il lavoratore deve farne richiesta scritta al datore di lavoro presentando la domanda con un preavviso fissato dalla Legge di 6 giorni dal periodo di congedo, ovvero almeno 10 giorni dalla data del matrimonio. 

Per ciò che concerne la legge, il congedo matrimoniale è entrato nell’ordinamento italiano nel 1937, sebbene il permesso di matrimonio fosse inizialmente previsto solo per gli impiegati del settore dell’industria. Solo nel corso della seconda guerra mondiale un accordo interconfederale ne ha garantito l’estensione anche agli operai ma ad oggi permangono ancora delle specificità per il settore in questione. 

Nel caso di normali dipendenti di un’azienda privata, il pagamento del congedo matrimoniale spetta al datore di lavoro. Diversa, invece, la modalità di versamento del compenso per gli operai e per i dipendenti di aziende industriali, artigiane e cooperative. In questo secondo caso, infatti, il congedo viene in parte retribuito mediante l’assegno per congedo matrimoniale dell’INPS che copre 7 giorni e che sarà poi il datore di lavoro ad integrare per i giorni restanti. 

Nel recente mess. n. 2951 del 14.08.2023 l’ INPS ha illustrato la disciplina chiarendo che, in favore dei suddetti lavoratori, è previsto un periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi con corresponsione dell’ assegno , a carico dell’ Istituto, pari a sette giorni di retribuzione, da richiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario o di unione civile.

La prestazione non spetta ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF), non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo, a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni. 

Per poter beneficiare della prestazione in oggetto è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana e che il lavoratore rivesta la qualifica prevista dalla normativa illustrata e sia alle dipendenze di un datore di lavoro appartenente ai settori sopra descritti. 

In presenza delle citate condizioni l’interessato può presentare domanda direttamente all’ INPS per ricevere il pagamento diretto dell’assegno. 

Tale forma di pagamento - precisa il messaggio - spetta anche i lavoratori in stato di disoccupazione che, nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro sopra citati, ferma restando la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo. 

Fonte: INPS