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INPS – Mess. n. 2450 del 7.08.2025 : Congedo obbligatorio di paternità anche alla madre intenzionale


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L’INPS, con mess. n. 2450 del 7.08.2025 , ha recepito la sentenza n. 115 del 6.05.2025 della Corte Costituzionale in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile .

Pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo).

La madre intenzionale lavoratrice che vorrà fruire del richiamato periodo di astensione dovrà comunicarlo:

  • al datore di lavoro, se costui anticipa l’indennità per conto dell’Inps;
  • all’istituto di previdenza, se il datore non anticipa l’indennità o nel caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni.

La fruizione del congedo e l’anticipazione della relativa indennità spettano solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento.

Così pure, in caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa, come stabilito dalla sentenza in oggetto, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

Per “madre intenzionale” in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla “madre biologica” sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.

Durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo può avvenire a partire dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale.

 

Fonte: INPS