Stampa

INPS – Circ. n. 95 del 26.05.2025 : Congedo parentale con indennità maggiorata. Le istruzioni


icona

 Al fine di sostenere le famiglie e incentivare la natalità, la Manovra 2025 ha rafforzato la disciplina relativa al congedo parentale facoltativo, concedendo ai genitori per quest'anno 3 mensilità di retribuite all’80% al rispetto di determinate condizioni. 

Con la circ. n. 95 del 26.05.2025, l'INPS ha aggiornato le indicazioni per l’applicazione della misura riservata ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti.

Quello del 2025 è solo l’ultimo intervento in ordine di tempo sull’ art. 34, c.1, del D.Lgs. n. 151/2001 ( TU sulla maternità e paternità ) . L’ indennità di congedo parentale è stata, infatti, progressivamente innalzata in occasione delle ultime tre Leggi di bilancio.  

L’ INPS precisa, dunque, che la modifica normativa della Legge di bilancio 2025 non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’ulteriore elevazione dell’indennità , rispetto a quanto previsto nel 2024, dal 60% all’ 80 % della retribuzione relativamente al secondo mese con una nuova elevazione dal 30% all’ 80 % relativamente al terzo mese.

Questi incrementi sono riconosciuti alla coppia genitoriale, in modalità ripartita o in alternativa ad un solo componente , solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale attribuiti a ogni genitore come non trasferibili all’ altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita o dall’ ingresso in famiglia del minore.

In considerazione della sovrapposizione di più norme, per meglio comprendere il funzionamento dell'indennità, l’ Istituto fornisce una serie di esempi pratici.

In ogni caso, ai fini della corretta applicazione dell’indennità, è fondamentale tenere conto in prima istanza della data di fine congedo obbligatorio ( maternità o paternità ) e, nel caso in cui non sia stato fruito ( ad esempio per disoccupazione ), dell’anno di nascita del figlio.

Riepilogando, in sintesi,. l’indennità maggiorata viene riconosciuta :

•      Prima del 1° gennaio 2023, per un mese se il congedo di maternità o paternità è finito dopo il 31 dicembre 2022 ( Legge di bilancio 2023 ) ;

•        Per le nascite dal 1° gennaio 2023,  per un mese a prescindere dal congedo di maternità o paternità ( Legge di bilancio 2023 )  ;

•       Prima del 1° gennaio 2024 per due mesi se il congedo di maternità o paternità si è concluso dopo il 31 dicembre 2023. Altrimenti un solo mese. ( Legge di bilancio 2023 e 2024 ) ;

•      Per le nascite dal 1° gennaio 2024, per due mesi a prescindere dal congedo di maternità o paternità ( Legge di bilancio 2024 ) ;

•     Prima del 1° gennaio 2025 per tre mesi se il congedo di maternità o paternità si è concluso dopo il 31 dicembre 2024 ( Legge di bilancio 2023, 2024 , 2025 );

•      Per le nascite dal 1° gennaio 2025 per due mesi a prescindere dal congedo di maternità o paternità ( Legge di bilancio 2025 ).  

Per sistemare eventi fruiti da gennaio a giugno 2022 indennizzati al 30 % anziché all’ 80%, i datori di lavoro sono tenuti alla regolarizzazione con le denunce contributive di competenza luglio , agosto, e settembre 2025.

Per quanto riguarda le domande di congedo parentale, esse dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: 

•      tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;

•       tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

•        tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circ. n. 122 del 27.10.2022  e la circ. n. 45 del 16.05.2023 e la circ. n. 57 del 18.04.2025 .