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Privacy : Nel procedimento disciplinare l’ accesso ai dati è garantito a prescindere dalla motivazione.


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Al lavoratore deve essere sempre garantito il diritto di accesso ai dati personali e informazioni riservate conservate dal proprio datore di lavoro a prescindere dai motivi della richiesta, anche se questi riguardano un procedimento disciplinare.  

Privacy : Diritto di accesso al trattamento, le modalità corrette per rispondere agli interessati

È quanto  ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 137 del 7 marzo 2024, col quale è stato accolto il reclamo presentato da una lavoratrice che aveva chiesto alla banca, di cui era stata dipendente, di accedere al suo fascicolo personale per conoscere quali informazioni potevano aver dato origine ad una sanzione disciplinare nei suoi confronti.

La banca non aveva dato un adeguato riscontro alla richiesta e aveva fornito solo un elenco incompleto della documentazione raccolta, omettendo diverse informazioni alla base del procedimento disciplinare.

Solo a seguito dell’avvio dell’istruttoria da parte dell’Autorità, l’istituto di credito aveva consegnato all’ex dipendente l’ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo.

Si trattava, in particolare, della corrispondenza intrattenuta dalla banca con una terza persona, che lamentava l’illecita comunicazione di informazioni riservate del marito correntista alla reclamante, che le aveva utilizzate nell’ambito di un procedimento giudiziario.

La banca, nelle note di riscontro all’Autorità, ha sostenuto di non aver fornito all’ex dipendente tale documentazione per tutelare il diritto di difesa e la riservatezza dei terzi coinvolti, nonché per l’assenza di interesse all’accesso da parte della reclamante.

Il Garante ha osservato che, in via generale, il diritto di accesso ha lo scopo di consentire all’interessato di avere il controllo sui propri dati personali e di verificarne l’esattezza. Tale diritto, tuttavia, non può essere negato o limitato a secondo della finalità della richiesta.

In base alle disposizioni del Regolamento, non è chiesto agli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né il titolare del trattamento può verificare la fondatezza dei motivi della richiesta.

Pertanto l’ Autorità a sanzionato la banca con una sanzione di 20 mila euro, tenuto conto della natura, gravità e durata della violazione, ma anche dell’assenza di precedenti analoghi.

Tale interpretazione è stata chiarita anche dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) mediante l’approvazione delle Linee guida sul diritto di accesso ed è frutto di un costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia.

Sia l’art. 12, sia l’art.15 del GDPR, attinenti alla tematica in esame, sono formulati in termini molto ampi, riconoscendo agli interessati il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma di un trattamento dati in corso, di ricevere informazioni dettagliate sulle modalità, oltre a poter richiedere copia dei dati trattati.

Mentre al diritto di accesso del lavoratore non sono previste particolari limitazioni, il citato art. 12 del GDPR consente ai responsabili del trattamento di opporsi alle richieste manifestamente infondate o eccessive ma tali limitazioni devono esser interpretate in modo restrittivo .

Fonte : Garante Privacy