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Privacy : Diritto di accesso ai dati geolocalizzati quando incidono sulla busta paga


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Con il provvedimento n. 403/2023 , il Garante privacy ha comminato una sanzione di 20mila euro a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati della geolocalizzazione presentate da tre dipendenti. 

Per verificare la correttezza della propria busta paga, i lavoratori avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto. 

In particolare avevano chiesto di poter conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone fornito dalla società sul quale era stato istallato un sistema di geolocalizzazione che permetteva agli operatori di individuare l’esatto posizionamento dei contatori e il tragitto da effettuare per raggiungerli.

Non avendo ricevuto dall’allora datore di lavoro una risposta soddisfacente, i dipendenti si erano rivolti al Garante privacy con un reclamo presentato al solo fine di supportare e sopperire alle carenze probatorie nelle cause di lavoro, già pendenti dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano per asseriti crediti a titolo di differenze retributive. 

L’Autorità ha così accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze. 

La società, infatti, si era limitata ad indicare le modalità e gli scopi del trattamento senza indicazione analitica e esaustiva dei dati trattati. Dalla rilevazione del GPS, infatti, è derivata indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali, quantomeno nel momento della lettura dei contatori. 

Una condotta risultata illecita in base ai principi della normativa sulla privacy, che regolano il diritto dell’interessato a ottenere l'accesso ai dati personali , in applicazione dei principi di trasparenza e correttezza del trattamento ( art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento ). 

Il Garante ha ribadito che diritto di acceso ( art. 15 del Regolamento ) e diritto di ricevere l’informativa privacy ( art. 13 e 14 del Regolamento ), seppur correlati, sono diritti distinti, sanciti da differenti disposizioni dell’ordinamento e rispondenti ad esigenze di garanzia dell’interessato non completamente sovrapponibili. Pertanto, il rinvio all’informativa privacy generale non risulta un mezzo sufficiente per consentire al titolare del trattamento di soddisfare il diritto di accesso dell’interessato. 

L’ Autorità ha pertanto ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento richieste. 

Il Garante ha precisato infine che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dare pieno riscontro alle richieste dei dipendenti, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze di accesso, rammentando il diritto dell’interessato di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale. 

Fonte: Garante Privacy