Con la circolare n. 12 del 5.02.2026 l’INPS ha diffuso le prime indicazioni amministrative concernenti l’attuazione delle modifiche relative agli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), in materia di trattamento di fine rapporto e obbligo di versamento al ”Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” ( cd. Fondo Tesoreria ). Al Fondo, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aziende sono tenute a conferire le quote di TFR dei lavoratori che hanno scelto di non destinare il proprio TFR alla previdenza complementare (TFR all’ INPS. Più pensione complementare e meno TFR in azienda).
La principale novità è quella che riguarda la determinazione del requisito dimensionale. Viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata con riferimento al primo anno di attività, e viene attribuita rilevanza anche all’incremento del numero di lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi.
Mentre per le aziende di nuova costituzione continua a trovare applicazioni il criterio che vede sorgere l’ obbligo contributivo al raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di avvio dell’attività, per tutte le altre il contributo è dovuto se alla fine dell’anno solare precedente la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale:
- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031 (soglia prevista già nella previgente normativa);
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.
A riguardo, un’indicazione di particolare rilievo fornita dalla circolare è quella che riguarda la verifica della soglia dimensionale. Deve essere effettuata facendo riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente rispetto all'anno del periodo di paga considerato, dovendosi considerare come “ anno solare “ l'anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre. Tale scelta interpretativa, pur discostandosi dal dato letterale della norma, recepisce la prassi dell'Istituto con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti contributivi, evitando così la frammentazione dei periodi amministrativi su più anni solari.
A titolo esemplificativo, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Ciò presuppone comunque l’esistenza di un periodo di attività aziendale già avviato e consolidato nel 2024 , affinché si abbia una base temporale coerente con il dato normativo corrispondente all’ anno solare/civile 1° gennaio – 31 dicembre. Diversamente, se il datore di lavoro raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento nel corso dell’anno 2026, l’obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.
La circolare ricorda inoltre che l'ingresso nel fondo ha carattere definitivo, il che comporta l’irrilevanza ai fini contributivi di eventuali riduzioni della forza lavoro successive all'adesione. In aggiunta, per garantire una rappresentazione fedele della dimensione aziendale, il calcolo della media occupazionale deve riflettere la reale presenza dei lavoratori nei soli mesi di effettiva operatività del datore di lavoro; pertanto, tale computo deve escludere i periodi di sospensione dell'attività aziendale.
In caso di variazioni dell’organico aziendale a seguito di operazioni societarie ( acquisizioni, incorporazioni, fusioni ecc. ecc. ) se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione; se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.
Infine, nel calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.
Ovviamente l’obbligo di versamento degli accantonamenti al Fondo Tesoreria ricorre solo e soltanto in relazione alla contribuzione dovuta per i lavoratori che non aderiscono alle forme pensionistiche complementari, secondo le modalità di cui all’ art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 anch’esso modificato dalla Legge di bilancio 2026)
In merito al quantum della quota mensile da versare al fondo tesoreria, per ciascun lavoratore interessato deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza, alla quale va applicata l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5), in conformità a quanto previsto dal’ art. 2120 C.C. e tenuto conto dell’ eventuale detrazione del contributo dello 0,50% previsto dalla L. 297/1982.
Le aziende che maturano l'obbligo contributivo in forza delle nuove disposizioni sono ammesse a regolarizzare le quote arretrate entro il 16 maggio ossia il sedicesimo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.
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