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INPS- Mess. n. 3144 del 22.10.2025 : Fondi di garanzia TFR. Anche agli avvocati possono trasmettere le domande di intervento.


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Il Fondo di garanzia INPS è uno strumento che tutela i lavoratori dipendenti nel caso in cui il loro datore di lavoro non sia in grado di pagare il trattamento di fine rapporto (TFR) e, in certi casi, anche le ultime tre mensilità di stipendio.

È stato istituito dalla legge n. 297/1982 e si attiva nei casi di insolvenza del datore di lavoro, ad esempio se l’azienda fallisce o è in crisi grave a condizione che il rapporto di lavoro sia cessato, il datore di lavoro versi in stato di insolvenza, il credito sia accertato in giudizio e il tentato recupero delle somme non sia andato a buon fine.  

L’intervento spetta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, giornalisti, gli eredi o soggetti legittimati da una cessione di credito.

Con il mess. n. 3144 del 22.10.2025, l’ INPS rende noto che, a partire dal 23 ottobre 2025, la domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro, e del Fondo di garanzia della posizione di previdenza complementare è esteso anche agli avvocati che notoriamente già intervengono in procedure di gestione del personale di aziende in crisi. Inizialmente  il servizio era riservato ai cittadini e successivamente agli istituti di patronato.

In merito l’ Istituto segnala che, al fine di consentire a tale categoria di utenti di prendere gradualmente dimestichezza con il nuovo servizio di presentazione della domanda, sino al 30 novembre 2025, è comunque possibile utilizzare anche la procedura attualmente in uso.

Per le funzionalità del nuovo servizio di inoltro delle domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, l'INPS rinvia al precedente messaggio n. 4429 del 23.12.2024

Fonte : INPS