Con circ. n. 137 del 17.09.2021 , l ‘INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi 31-35, L. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 250, L. 228/2012.
Per approfondire : Ticket licenziamento – Quando sorge l’obbligo contributivo e a quanto ammonta ?
L’Istituto ricorda che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni” : al fine di determinare l’esatto importo dovuto, è necessario prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte al paragrafo 3.1 della circ. n. 40 del 19.03.2020. Il contributo deve essere, infatti, calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale maturati dal lavoratore, nel limite massimo di 36 mesi. Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
La circolare in commento fornisce alcuni esempi corretti di calcolo del ticket licenziamento, resi necessari da prassi di calcolo non conformi al disposto dell’articolo 2, comma 31, L. 92/2012. Ciò ha determinato che alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI o, al contrario, per le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto.
Con un successivo messaggio l’ INPS fornirà le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circolare.
Fonte: INPS - Circ. n. 137 del 17.09.2021