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INPS – Circ. n. 183 del 10.12.2021 : Decreto Fiscale - CIG Covid-19 – per periodi tra 1° ottobre e il 31 dicembre


Con circ. n. 183 del 10.12.2021 l’ INPS fornisce indicazioni in merito alle integrazioni salariali emergenziali previste dal Decreto Fiscale ( DL n. 146/2021 ), per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Trattasi di un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), richiedibili dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. ( DL 21 ottobre 2021 n 146 : altre settimane di ammortizzatori COVID-19 )

Per poter accedere ai nuovi periodi di integrazione salariale l’ Istituto precisa che: 

1. Deve trattarsi di aziende a cui sono stati già interamente autorizzate le precedenti 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale emergenziale. L’accesso al nuovo trattamento potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato;

2. I trattamenti possono essere richiesti esclusivamente per i lavoratori che risultino in forza al 22 ottobre 2021. 

Per quanto riguarda le domande di assegno ordinario, la circ. n. 183 del 10.12.2021 chiarisce la possibilità ,per i datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale ( FIS ), di convertire l’Assegno di Solidarietà in Assegno Ordinario. 

In merito alla Cassa Integrazione in Deroga, in caso di domande presentate anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo. La circolare ribadisce, inoltre, che per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi, tranne nei casi in cui la richiesta di Cassa integrazione in deroga riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19. 

Confermate le consuete modalità di pagamento delle prestazioni che possono essere anticipate, con successivo conguaglio nella denuncia contributiva, o pagate direttamente dall’ INPS, con un possibile anticipo del 40 %, senza l’obbligo di produzione della documentazione comprovante lo stato di crisi dell’impresa. 

I datori di lavoro interessati hanno tempo fino il 31 dicembre 2021 per presentare le domande. Il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, quando tale termine sia più favorevole per il datore di lavoro. 

Fonte: INPS - Circ. n. 183 del 10.12.2021