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Rischio Amianto, le modifiche al Testo Unico in vigore dal 24 gennaio.


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In attuazione della della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, il Governo ha pubblicato in data 9 gennaio il D.Lgs 31 dicembre 2025, n. 213.

Il decreto introduce numerose modifiche al Titolo IX, capo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 244–262 e allegati) in relazione al Rischio amianto. Gli aggiornamenti significativi seguono tre assi principali :

·       ampliamento e precisazione delle attività coperte e degli obblighi di individuazione preventiva;

·       rafforzamento di notifica, tracciabilità documentale, misure tecniche/DPI e gestione di ambienti chiusi;

·       evoluzione delle misurazioni e della sorveglianza sanitaria, con una transizione tecnica fissata al 21 dicembre 2029 e introduzione di un allegato sulle patologie correlate e nuovi profili sanzionatori.

Campo di applicazione più esplicito e ampio - Fermo restando quanto previsto dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, le norme si applicano a “tutte le attività lavorative” nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto durante il lavoro, includendo espressamente: manutenzione, ristrutturazione e demolizione; rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto; smaltimento e trattamento dei rifiuti; bonifica delle aree interessate; attività estrattiva o di scavo in “pietre verdi”; lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi. Viene inoltre precisato che i silicati fibrosi richiamati dalla disciplina sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Individuazione preventiva dei materiali a potenziale contenuto di amianto - Prima di demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni, il datore di lavoro deve adottare “ogni misura necessaria” per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari. Per edifici antecedenti alla L. 27 marzo 1992, n. 257, deve attivarsi chiedendo informazioni (proprietari, altri datori di lavoro) e ricercandole presso altre fonti (inclusi registri pertinenti). Se non disponibili, deve far eseguire l’esame della presenza di materiali contenenti amianto da “operatore qualificato” e acquisirne il risultato prima dell’inizio dei lavori.

Valutazione dei rischi con priorità alla rimozione - Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto (o da materiali contenenti amianto), il datore di lavoro valuta i rischi per stabilire natura e grado dell’esposizione e deve “dare priorità alla rimozione” dell’amianto/materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.

Notifica all’organo di vigilanza e contenuti minimi - Prima dell’inizio dei lavori elencati (manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento/trattamento rifiuti, bonifica, estrazione/scavo in pietre verdi) in cui i lavoratori sono o possono essere esposti, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente. La notifica può essere telematica e può avvenire anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. La notifica deve includere almeno una descrizione sintetica di: ubicazione del cantiere (e aree specifiche); tipo e quantitativi di amianto manipolati; attività/procedimenti (protezione e decontaminazione, smaltimento rifiuti, eventuale ricambio aria in ambienti chiusi); numero di lavoratori interessati, elenco dei lavoratori assegnabili al sito, certificati individuali di formazione e data dell’ultima visita medica periodica; data inizio e durata; misure per limitare l’esposizione e elenco dei dispositivi da utilizzare.
È previsto inoltre che la documentazione relativa a tali elementi  debba essere conservata per quaranta anni.

Misure di prevenzione e protezione: focus su “manipolazione attiva”, DPI e ambienti chiusi -
Il decreto rafforza le misure per limitare l’esposizione “al più basso valore tecnicamente possibile” e, nei casi di rischio connesso alla manipolazione attiva, prevede l’uso “sempre” dei DPI, inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. L’uso dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo, e l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione. Per i processi lavorativi, si stabilisce l’obiettivo di evitare la produzione di polvere di amianto o, se non possibile, evitare emissioni nell’aria tramite misure quali: eliminazione della polvere; aspirazione alla fonte; abbattimento continuo delle fibre sospese (acqua nebulizzata e/o incapsulanti). Vengono inoltre introdotti riferimenti espressi a: procedura di decontaminazione dei lavoratori e protezione adeguata per lavori in ambienti chiusi.

Misurazioni delle fibre e valore limite: obblighi e regime transitorio fino al 2029 - Per garantire il rispetto del valore limite e in funzione della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari, durante specifiche fasi operative, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria tramite campionamento personale (ed eventualmente ambientale nell’aria confinata di lavoro). I risultati vanno riportati nel documento di valutazione dei rischi. Metodo di misurazione : 

  • fino al 20 dicembre 2029: microscopia ottica in contrasto di fase; conteggio fibre totali secondo metodo OMS 1997 (o equivalente);
  • dal 21 dicembre 2029: microscopia elettronica (o metodo alternativo equivalente o più accurato), considerando anche fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri; è previsto un successivo decreto del Ministro della salute (di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) per definire metodi di campionamento e conteggio.
  • Valore limite (art. 254):
  • fino al 20 dicembre 2029: obbligo di garantire che nessun lavoratore sia esposto oltre 0,01 fibre per cm³ (TWA 8 ore);
  • dal 21 dicembre 2029: stesso valore numerico (0,01 fibre per cm³, TWA 8 ore), misurato conformemente alla disciplina dell’art. 253, comma 6-bis (misurazioni più accurate).

In caso di superamento del valore limite, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori con produzione di polvere, i lavori devono cessare immediatamente; possono proseguire solo dopo misure adeguate di protezione e dopo individuazione delle cause e adozione delle misure necessarie per ovviare alla situazione.

 Confinamento e verifiche prima della ripresa di altre attività - Per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata deve essere a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica. Inoltre, è rafforzata la previsione di verifica, prima della ripresa di altre attività, dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, prevedendo espressamente che ciò possa avvenire anche tramite misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro.

Formazione: contenuti e adattamento alla mansione - La formazione è aggiornata con particolare attenzione alla funzione/scelta/selezione/limiti/corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, soprattutto delle vie respiratorie. È previsto che la formazione sia adattata “il più possibile” alle caratteristiche della mansione e ai compiti e metodi di lavoro specifici. Per chi effettua demolizione o rimozione dell’amianto è richiesta ulteriore formazione sull’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere emissione e dispersione di fibre durante i processi lavorativi.

Sorveglianza sanitaria: periodicità e visita alla cessazione - Per i lavoratori addetti ad attività con rischio di esposizione alla polvere da manipolazione attiva, la sorveglianza sanitaria è prevista: prima dell’adibizione e periodicamente almeno una volta ogni tre anni (o con periodicità fissata dal medico competente), anche per verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. È prevista inoltre una visita medica alla cessazione del rapporto, con indicazioni del medico competente sulle prescrizioni da osservare e sull’opportunità di successivi accertamenti.

 Registro esposti e comunicazioni: ruolo INAIL - Il datore di lavoro iscrive i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 259) nel registro di cui all’art. 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL. Il testo sostituisce i riferimenti a ISPESL con INAIL.  

Patologie correlate all’amianto: nuovo Allegato XLIII-ter - È inserito l’Allegato XLIII-ter (“Malattia professionale correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie”), richiamato dagli artt. 244–261. L’elenco comprende: asbestosi; mesotelioma; cancro del polmone; cancro gastrointestinale; cancro della laringe; cancro delle ovaie; malattie pleuriche non maligne.

Profili sanzionatori - Sono adeguati i richiami dell’art. 262 alle nuove disposizioni, includendo espressamente l’art. 249, comma 1-bis e l’art. 250, comma 2-bis (con aggiornamento dei richiami sanzionatori anche rispetto ai commi 2 e 3 dell’art. 250).