Il sistema predisposto dal Ministero del lavoro prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, entri in vigore un sistema di patente a crediti che, partendo da un punteggio iniziale di 30 punti, legato alla sussistenza di alcuni requisiti di fondo (Iscrizione alla CCIAA, DURC, DURF, formazione, DVR, RSPP), può essere progressivamente decurtato in relazione alle violazioni indicate nella stessa legge e adottate con provvedimento definitivo. In caso di perdita del punteggio oltre la soglia minima di 15 punti, l’impresa - salva la possibilità di terminare comunque l’esecuzione dell’appalto eseguito per oltre una certa percentuale - perde la possibilità di operare nei cantieri (ovunque essi si si trovino), salva la possibilità di recuperare il punteggio attraverso alcune azioni. Dall’obbligo della patente a crediti sono escluse sia le aziende in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, sia coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Durante il confronto, a partire dal primo incontro del 26 febbraio 2024, Ance ha richiesto, in primis, che il provvedimento avesse una funzione di reale qualificazione dell’imprese e non una funzione meramente sanzionatoria; che consentisse di assicurare una adeguata valorizzazione delle imprese attente alla sicurezza sul lavoro; che differenziasse le imprese in relazione alla dimensione e alla storicità delle stesse; che garantisse la possibilità di regolarizzare la posizione per evitare la decurtazione dei punti; che fosse assicurata la decurtazione solamente di fronte a provvedimenti sanzionatori definitivi.
Confindustria, con il parere espresso in data 29 luglio 2024, pur condividendo la logica della qualificazione dell’impresa, anche in funzione della corretta competitività e del miglioramento delle qualità e della sicurezza del lavoro, ha manifestato, sin dall’inizio, forti perplessità sulla scelta di agire sull’onda emozionale degli infortuni, sulla idoneità dello strumento della patente a crediti e, nel merito del provvedimento – nonostante i notevoli ed incisivi miglioramenti del testo nel corso del confronto –, sulla la presenza di notevoli criticità e perplessità interpretative ed applicative.
In questa logica, l'associazione di via dell' Astronomia ha voluto anticipare la richiesta di modifiche normative e regolamentari per giungere rapidamente ad un quadro normativo e regolamentare chiaro ed efficace, ottenendone assicurazioni dal vertice politico del Ministero. Nonostante ciò la bozza di decreto presenta numerose criticità e punti oscuri da chiarire tra questi :
1) Campo di applicazione, con particolare riguarda alle categorie di soggetti espressamente esclusi ;
2) Regime intertemporale, sul quale si ritiene necessario l'intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro;
3) Altra passaggio delicato del provvedimento è quello che riguarda l'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare con la domanda per il conseguimento della patente a punti. La dichiarazione non veritiera, non necessariamente falsa o dolosa, comporta, se accertata in via definitiva e verificata dall’Ispettorato del lavoro, la revoca della patente con l’impossibilità di formulare una nuova istanza prima di 12 mesi.
4)Inserire tra gli adempimenti necessari il completamente, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può risultare particolarmente oneroso, dovendosi allora limitare il potere di revoca della patente o chiarire che il riferimento alla formazione ai fini dell'ottenimento della patente sia rivolto alla grave violazione indicata nell’allegato I del Dlgs 81/2008, ossia la “mancanza” completa della formazione.
Da ultimo oggetto di osservazioni è stato il sistema di assegnazione ; perdita e recupero dei punti.
Fonte : Confindustria