Con il parere n. 01090/2024, il Consiglio di Stato ha formulato le sue osservazioni in merito allo schema di decreto attuativo sulla patente a crediti.
Lo schema di decreto, reso pubblico alla fine di luglio, intende attuare la normativa sulla patente per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili, introdotta con l’art. 29, comma 19, del DL n. 19/2024, convertito in Legge n. 56/2024, che ha modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 ( Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro ). Questa patente si baserà su un sistema di crediti, con punteggio iniziale di 30 crediti, e mira a garantire che le aziende operanti nel settore rispettino gli standard di sicurezza.
Contenuti del decreto - Suddiviso in dieci articoli, il decreto attuativo disciplina l’ istituto stabilendo i seguenti principi :
- modalità di presentazione della domanda: la richiesta di patente dovrà essere presentata telematicamente tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I requisiti per il rilascio sono autodichiarati e, se non veritieri, la patente può essere revocata in qualsiasi momento;
- contenuti informativi della patente: la patente contiene informazioni relative alla sicurezza sul lavoro e può essere consultata da soggetti qualificati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- presupposti e procedimento per la sospensione della patente: se nei cantieri si verificano infortuni gravi o mortali, imputabili a colpa grave del datore di lavoro, è prevista la sospensione cautelare della patente per un massimo di 12 mesi;
- attribuzione di crediti: la patente attribuisce un punteggio massimo di 100 crediti, con 30 crediti assegnati al momento del rilascio e crediti aggiuntivi riconosciuti per investimenti in sicurezza e formazione;
- criteri per crediti ulteriori: è possibile ottenere crediti aggiuntivi, ad esempio, per l'anzianità dell'azienda o per specifiche attività formative;
- incremento dei crediti: i crediti possono aumentare nel tempo se non ci sono violazioni, con un credito aggiuntivo ogni due anni, fino a un massimo di 20 crediti;
- recupero dei crediti decurtati: se il punteggio scende sotto i 15 crediti, il recupero è possibile solo attraverso un percorso formativo valutato da una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell'Ispettorato del Lavoro e dell'INAIL;
- disposizioni su fusioni o trasformazioni societarie: se l'azienda subisce modifiche strutturali, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente originaria;
- entrata in vigore: Il regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 2024, data in cui il possesso della patente diventerà obbligatorio.
Dopo una sintesi dei contenuti degli articoli, il Consiglio entra nel dettaglio delle possibili modifiche da apportare al decreto.
Presupposti per la sospensione cautelare : la “ colpa grave “ – Il Consiglio di Stato pone la propria attenzione sulla discrezionalità del provvedimento adottato dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro che verifica, al termine della sospensione, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.
A riguardo il Consiglio ricorda che il comma 8 dell’articolo 27 dispone che, anche nel caso di morte del lavoratore, l’Ispettorato nazionale del lavoro “può sospendere in via cautelare la patente”, rilevando però che il regolamento all’art. 3, comma 2 prevede la sospensione obbligatoria esclusivamente qualora la morte del lavoratore sia imputabile “almeno a titolo di colpa grave”.
Da questo punto di vista, dato che il decreto legge ha espressamente demandato alla fonte regolamentare la disciplina della sospensione cautelare, e, in particolare, anche il compito di definire “i presupposti e il procedimento” per l’adozione dei relativi provvedimenti, la scelta di prevedere, nella sola ipotesi di colpa grave, l’irrogazione del provvedimento di sospensione può ritenersi compatibile con l’esercizio della predetta potestà regolamentare attribuita all’amministrazione purché non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento.
Questo anche alla luce dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt’oggi si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro.
Revisione per il recupero dei crediti – Indicazioni vengo fornite per quanto riguarda la definizione di “ criteri di attribuzione dei crediti ulteriori “. La bozza di decreto li fornisce con una serie di disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 operando una serie di rinvii tra loro. Il suggerimento del Consiglio di Stato è quello di riformulare in un unico articolo tutti i criteri in questione, rendendo più agevole la comprensione della relativa disciplina.
L’ entrata in vigore del provvedimento – Altrettanto rilevante l’indicazione relativa all’entrata in vigore del provvedimento prevista, all’art. 10 della bozza di regolamento, per l’ 1 ottobre 2024.
Pur comprendendo come in tal modo l’Amministrazione intenda assicurare l’osservanza del comma 1 dell’articolo 27 cit. nella parte in cui dispone che “a decorrere dal 1° ottobre 2024” tutti i soggetti interessati “sono tenuti al possesso della patente”, il Consiglio nutre perplessità sulla formulazione della norma.
Si tratta di una questione tecnico-giuridica, ma non per questo di minore importanza: l’entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti, ai sensi dell’articolo 10 delle “Disposizioni sulla legge in generale” premesse al Codice Civile, è infatti subordinata a un termine di 15 giorni decorrente dalla relativa pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Il periodo di tempo decorrente dalla pubblicazione di un atto normativo è funzionale a consentirne la conoscenza da parte di tutti i destinatari. Decorso detto termine, tale conoscenza è presunta.
Il Consiglio ritiene pertanto che la previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 possa essere mantenuta solo a condizione che il regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno precedente, cioè il 30 settembre 2024.
WST Law & Tax