Nell’ interpello n. 2/2022 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si occupa dell’obbligo di sorveglianza sanitaria per chiarire se tale adempimento sia da collegarsi rigidamente all'interno degli obblighi a carico del datore di lavoro connessi esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente, oppure se, il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica.
L'art. 41, del D.LGS n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Sorveglianza sanitaria», al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica preventiva “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica” e una visita medica periodica “per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno (…)” .
Pertanto :
Il datore di lavoro nell'affidare i compiti ai propri lavoratori ha l'obbligo di tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza e di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente :
- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica e una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno.
Fonte : Min. Lavoro