Dal 1° novembre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi non potranno operare “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili, così come definiti dall’articolo 89, del decreto legislativo n. 81/2008 e dal successivo Allegato X, senza il possesso della Patente a crediti, prevista dall’articolo 27, del decreto legislativo n. 81/2008, come riscritto dall’art 29, comma 19, del decreto legge n. 19/2024.
Dalla stessa data del 1° novembre 2024 non sarà più valida l’autodichiarazione/certificazione sul possesso dei requisiti per la Patente a crediti, prevista, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, solo per il mese di ottobre 2024.
Per supportare gli operatori nell'adempimento, l' Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato in data 15 ottobre una prima serie di FAQ, con le quali sono stati forniti chiarimenti in merito all’ invio della richiesta , ai soggetti tenuti a richiedere la patente e ai casi di esclusione per i titolari di attestazione di qualificazione SOA.
In data 6 novembre l' Ispettorato a parzialmente modificato la risposta n. 11 relativa all'obbligo per gli archeologi di richiedere la patente a crediti. Nella precedente versione, veniva fatto presente che gli scavi rientrano tra i lavori soggetti alla patente ma anche che gli archeologi come liberi professionisti forniscono opera intellettuale che sarebbe esente. Discoro valido anche per l'iscrizione a CCIAA. Nella risposta pertanto si conferma che gli archeologi devono essere in possesso della patente a crediti, in quanto “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, e si precisa che per quanto riguarda la procedura di rilascio, gli archeologi lavoratori autonomi nel "campo “iscrizione alla CCIAA” indicheranno il possesso dei necessari requisiti professionali, come partita IVA e l'iscrizione alla Gestione separata.
Fonte: INL