L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato al 15 ottobre l’elenco delle Frequently Asked Question ( FAQ ) in materia di patente a crediti.
Alle prime quattro, pubblicate il 4 ottobre, fanno seguito altre 12 domande con le quali vengono forniti chiarimenti in merito all’ invio della richiesta , ai soggetti tenuti a richiedere la patente e ai casi di esclusione per i titolari di attestazione di qualificazione SOA.
Rilascio ricevute – La procedura di inoltro dell’autocertificazione non prevede il rilascio di una ricevuta.
Accesso al portale e deleghe – Al portale predisposto sul sito istituzionale dell’ Ispettorato è possibile accedere con identità digitale. In caso di soggetto delegato l’accesso è permesso anche con proprio SPID o CIE non necessariamente con le credenziali del soggetto interessato al rilascio della patente a crediti. L’ Ispettorato precisa che al moment non è disponibile un modulo per il rilascio delle deleghe.
Soggetti obbligati – L’ Ispettorato ricorda che l’obbligo di possedere la patente vale per tutte le imprese che si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco contenuto nell’allegato X del TU sulla Sicurezza ( D:Lgs. n. 81/2008 ).
Sono inclusi anche giardinieri che effettuano specifici lavori di posa in opera di aiuola o muri perimetrali in cemento ; archeologi che effettuano rilievi in cantiere ( l’ iscrizione all’albo vale come iscrizione alla CCIAA ).
Le operazioni di scarico e carico dei materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella mera fornitura e pertanto le aziende che svolgono tali operazioni non sono tenute al possesso della patente.
Consorzi – Solo i consorzi stabili, dotati di autonoma personalità giuridica sono tenute a richiedere la patente o l’attestazione SOA. Viceversa i consorzi ordinari privi di personalità non sono tenute al possesso della patente, ma si avvalgono della patente a crediti o attestazione SOA in possesso delle imprese consorziate
Verifiche su subappaltatori – Le verifiche sul possesso della patente a crediti devono essere effettuate anche sulle imprese esecutrici in subappalto. La violazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 €.
Fonte : INL