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INL - Nota n. 5056/2023 : tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore


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In ragione delle particolari condizioni climatiche in atto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 5056/2023 , con la quale richiama l’attenzione sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori, finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio. 

In particolare, l’Ispettorato evidenzia come l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità. Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori. 

Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, da considerare nelle attuazione delle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono gli orari di lavoro; le mansioni; la tipologia di attività in caso di intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale, oltre alle caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere). 

L’ Ispettorato ricorda che resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria con la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo. 

Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive. In merito l' INPS ha fornito nuove indicazioni per la concessione dei trattamenti di integrazione con il mess. n. 2729 del 20.07.2023 ad integrazione della circ. Inps n. 139 del 1.08.2016 e mess. Inps n. 1856 del 3.05.2017

Infine, viene ricordato come sia possibile, da parte degli Ispettori degli Uffici interregionali e territoriali, procedere alla sospensione dell’attività lavorativa, nei casi in cui si osservi una carenza della valutazione del rischio da calore (ove applicabile) e delle misure di prevenzione e protezione previste, ove invece previste e che, coerentemente, la ripresa delle lavorazioni interessate dovrà essere condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio. 

Per evitare questo inconveniente, e per individuare correttamente strumenti e metodologie di valutazione e mitigazione del rischio, la comunicazione del' Ispettorato indica una serie di link ai quali è possibile fare riferimento per ottenere informazioni relative alle strategie e tecniche di misura dello stress termico.

Gestione del rischio caldo , online le linee guida dell’ Inail

Da ultimo, nuove indicazioni sono state fornite dall' INPS 

Fonte: INL