E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2026, il D. Lgs 31 dicembre 2025, n. 213. Il provvedimento, che entrerà ufficialmente in vigore il 24 gennaio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 apporta modiche alla Direttiva ( UE ) 2009/148 relativa alle misure per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro.
La norma apporta modifiche sostanziali al D.Lgs. n. 81/2008 (Titolo IX, Capo III), ridefinendo gli standard di sicurezza per i lavoratori esposti all'amianto. Le nuove disposizioni operano su diversi fronti e aggiornano gli obblighi, le procedure operative e i valori tecnici limite.
Campo di applicazione ( art. 2 ) - Il nuovo decreto si inserisce in continuità con l'attuale quadro normativo europeo e nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro, confermando i pilastri fondamentali della legislazione vigente:
- Legge n. 257/1992: Resta fermo il principio della cessazione dell'impiego dell'amianto.
- D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico): Viene mantenuta la struttura generale di tutela.
Tuttavia, il provvedimento attua una revisione sostanziale degli articoli da 244 a 262 del Testo Unico, a partire dal campo di applicazione ( art. 246 del D.Lgs. n. 81/2008 ) che viene esteso a tutte le attività lavorative, inclusi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto. Ad essere revisionato anche l’elenco delle patologie professionali correlate all’amianto con l’ introduzione dell’ allegato XLIII-ter al D.Lgs. n. 81/2008.
Nuovi obblighi per i datori di lavoro ( art. 4 ) - Le modifiche apportate all’ art. 248 del TU fanno si che il datore di lavoro, prima di avviare i lavori, sia obbligato ad individuare in via preventiva la possibile presenza di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari degli immobili. In questa attività, qualora le informazioni non siano reperibili neanche attraverso registri pertinenti, è consentito il ricorso ad operatori qualificati.
Priorità alla rimozione, rispetto alla bonifica ( art. 5 ) - Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutare i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.
Notifiche agli organi di vigilanza ( art. 6 ) - Tra le modifiche introdotte spicca la revisione dell’articolo 250 del TU, relativo alla notifica obbligatoria all’organo di vigilanza. La nuova formulazione richiede che la comunicazione sia molto più dettagliata rispetto al passato, includendo una descrizione sintetica delle procedure operative: nello specifico, devono essere esplicitate le modalità di protezione e decontaminazione del personale, la gestione dello smaltimento dei rifiuti e, nel caso di lavori in ambienti confinati, i sistemi previsti per il ricambio d’aria.
Sotto il profilo della gestione delle risorse umane, la notifica deve ora riportare il numero complessivo e l'elenco nominativo dei lavoratori assegnabili allo specifico cantiere, indicando per ciascuno i certificati di formazione conseguiti e la data dell'ultima visita medica periodica. A completamento del quadro informativo, il datore di lavoro è tenuto a dettagliare le misure adottate per contenere l'esposizione all'amianto, accompagnate dall'elenco specifico dei dispositivi di protezione che verranno utilizzati.
Controlli sull’esposizione ( art. 9 ) – Altro aggiornamento significativo è quello che riguarda l'articolo 253 del Testo Unico, dedicato al controllo dell'esposizione. La norma stabilisce un periodo di transizione tecnologica per la misurazione delle fibre di amianto: fino al 20 dicembre 2029, sarà ancora consentito l'utilizzo della tradizionale microscopia ottica in contrasto di fase. Tuttavia, a partire dal 21 dicembre 2029, diverrà obbligatorio adottare la microscopia elettronica o metodologie alternative che garantiscano risultati equivalenti o superiori in termini di accuratezza. Questo salto tecnologico è finalizzato a intercettare anche le particelle più sottili, imponendo la rilevazione delle fibre con larghezza inferiore a 0,2 micrometri.
Sospensione dei lavori ( art. 10 ) - il provvedimento stabilisce l'obbligo di immediata sospensione dei lavori qualora si riscontri il superamento dei valori limite o nel caso in cui emergano, durante l’attività, materiali contenenti amianto non precedentemente identificati in grado di disperdere polveri. In tali circostanze, la prosecuzione delle operazioni nell'area interessata è subordinata all'adozione di idonee misure di protezione per il personale. È inoltre previsto che, a fronte di un superamento dei limiti, si proceda tempestivamente all'individuazione delle cause e alla successiva attuazione delle necessarie misure correttive per ripristinare le condizioni di sicurezza.
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