Stampa

Appalti e sub-appalti, nuova stretta nei settori ad alto rischio. Le misure del DL Sicurezza.


icona

 

Il “decreto sicurezza”, ossia il decreto legge 31 ottobre 2025, n.159 (attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge), è composto di 21 articoli e un Allegato, in cui vengono trattate diverse materie dalla formazione alla vigilanza.  

In questo approfondimento, ci si concentrata sull’art. del 3, intitolato a “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti”.

Articolo che introduce delle innovazioni con lo scopo di rendere più efficace il controllo sulle imprese in appalto e subappalto, contrastare il lavoro irregolare e favorire una gestione digitale dei flussi di manodopera.

1.   La “Lista di conformità INL” e la vigilanza sugli appalti e subappalti - Il decreto legge n.19/2024 (convertito in legge dalla l. n.56/2024 e, a sua volta, noto come decreto PNRR) ha introdotto la “Lista di conformità INL” in cui vengono elencate le imprese sottoposte ad accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale nonché di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro senza che, a loro carico, emergano violazioni di norme o irregolarità.

In particolare, il predetto decreto disciplina la “Lista di conformità INL” precisando che alle imprese in regola è innanzitutto rilasciato uno specifico “attestato” e che all’inserimento nella Lista si procede “previo assenso” delle imprese stesse.

Ebbene, l’art. 3, comma 1, del “decreto sicurezza” integra l’illustrata normativa indirizzando l’attività dell’Ispettorato del lavoro, in particolare prevedendo che “L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato …, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato”. 

2.    Il badge digitale per la rilevazione automatica delle presenze nei luoghi di lavoro - L’articolo 3, comma 2, del decreto introduce, per tutte le imprese che operano in appalto o subappalto nel settore edile, l’obbligo di adottare un badge digitale di cantiere e questo sia con riferimento agli appalti pubblici che a quelli privati.

Con successivi decreti del Ministro del lavoro, l’obbligo badge potrà essere esteso a “ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato”.

Il badge digitale, dotato di un codice univoco anticontraffazione, è destinato a sostituire la tradizionale tessera di riconoscimento già prevista dal d.lgs. n. 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d’ora in poi indicato come TU).

Potrà essere rilasciato anche in modalità elettronica e conterrà tutti gli elementi identificativi del dipendente, consentendo:

-la rilevazione automatica delle presenze in cantiere;

-il monitoraggio dei flussi di manodopera;

-l’integrazione con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

3.   La patente a crediti e una maggiore severità nella riduzione dei crediti - Come è noto, a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lettera a, TU), devono essere in possesso di una “patente” che è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di particolari requisiti.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al TU.

Riguardo alla patente, la cui disciplina generale si trova nell’art. 27 del TU, il “decreto sicurezza” interviene in nei seguenti termini:

-  in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (lavoro irregolare), la decurtazione dei crediti avviene già all'atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dagli organi di vigilanza;

-       ai fini di favorire e accelerare la sospensione cautelare della patente, le competenti procure della Repubblica vengono impegnate a trasmettere tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni relative ad infortuni da cui deriva la morte del lavoratore ovvero un’inabilità permanente, assoluta o parziale, “tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro …”;

-      innalzamento del limite massimo delle sanzioni amministrative da 6000 a 12.000 euro a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in mancanza di patente.

Il “decreto sicurezza” modifica anche l’Allegato I-bis al TU e, in particolare, prevede:

-  il lavoro irregolare comporta una riduzione della patente di 5 punti per ciascun lavoratore impiegato senza la preventiva comunicazione obbligatoria;

-  la detrazione di un punto dalla patente per l’impiego di ciascun lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, di ciascun minore in età non lavorativa, di ciascun lavoratore beneficiario di reddito di cittadinanza ovvero di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro (d.l. n.48/2023), in aggiunta alla decurtazione prevista per il lavoro irregolare.

Le nuove decurtazioni si applicheranno agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026; per quelli precedenti resta confermata la disciplina in vigore nel 2025.

4. Trasparenza sulle imprese subappaltatrici - Il “decreto sicurezza” modifica anche l’allegato XII al TU.

In attuazione dell’art. 99 del TU, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori nei cantieri mobili o temporanei, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti una “notifica preliminare”, che è tenuto a definire conformemente allo schema articolato dall’allegato XII allo stesso TU.

Ora, il “decreto sicurezza” arricchisce il contenuto dello schema di notifica preliminare, in modo che dalla notifica risulti con evidenza quali sono le imprese che lavoreranno in subappalto.

a cura di WST Law & Tax