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Periodo di prova e nuovo requisito NASpI. Penalizzata la mobilità lavorativa.


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Dal 1° gennaio 2025, il lavoratore licenziato che intende richiedere la NASPI, e che nei 12 mesi precedenti all’evento di disoccupazione involontaria ha interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione per dimissioni volontarie o risoluzione.

Il nuovo requisito contributivo è stato introdotto dall’art.1, comma 171, della Legge 207/2025 con la specifica finalità anti-elusiva volta a contrastare il fenomeno di cessazioni involontarie a seguito di nuovi impieghi , spesso di breve durata, di lavoratori già dimissionari per ottenere l’indennità di disoccupazione aggirando gli obblighi contributivi di versamento del ticket licenziamento.

Il fenomeno che si vuole contrastare presuppone assunzioni , attuate soltanto per consentire a chi ha lasciato un lavoro dimettendosi o risolvendolo consensualmente, di maturare la NASpI grazie ad un licenziamento fittizio.   

Se fino al 31 dicembre per richiedere l'indennità di disoccupazione NASpI erano richiesti  : 

  • Stato di disoccupazione involontaria - Perdita involontaria del lavoro per cause non imputabili al lavora ; 
  • Requisito contributivo - 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 

Ora, a seguito della stretta operata dalla Legge di bilancio, per valutare i presupposti per il riconoscimento dell’indennità è necessario verificare se, nei 12 mesi antecedenti la cessazione per cui è richiesta l' indennità, ci sia stata una rescissione del contratto di lavoro  , anche presso altro datore di lavoro, per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale ( ad eccezione di dimissioni per giusta causa ; dimissioni durante il periodo di maternità/paternità tutelato e  risoluzione  consensuale intervenute nell'ambito della procedure di cui all'art. 7 della L. n. 604/1996 e art. 3, comma 2,del D.Lgs. n. 22/2015 ). In tal caso il requisito contributivo delle 13 settimane andrà fatto valere tra i due eventi interruttivi e non più nei quattro anni antecedenti alla cessazione ( Circ. n. 3 del 15.01.2025 ).   

La norma così strutturata determina una grossa penalizzazione per i lavoratori che si dimettono ed iniziano un nuovo rapporto di lavoro oltre a costituire un forte disincentivo per la mobilità lavorativa.

L'inserimento in una nuova compagine aziendale porta con sè delle variabili considerevoli : nuovo ambiente di lavoro ; nuovi colleghi clienti e procedure con cui familiarizzare entro un lasso di tempo ragionevolmente corrispondente alla durata del periodo di prova. 

Qualora ,infatti,  il periodo di prova risultasse di durata inferiore alle 13 settimane o , in alternativa, il datore di lavoro optasse per la cessazione arbitraria del rapporto di lavoro prima del termine , il lavoratore non potrebbe beneficiare della NASPI pur essendo la perdita del lavoro legata a ragioni a lui estranee.   

Siamo di fronte ad un'evidente disparità di trattamento tanto più se si considera che la restrizione non opera per i lavoratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero a chi ha commesso comportamenti gravi.

WST Law & Tax