Con la sentenza n. 87 del 05.06.2025, il Tribunale di Trento è intervenuto sulla nuova disciplina delle dimissioni per fatti concludenti introdotta dalla Legge n. 203/2024, offrendo una lettura che si discosta dalla circ. n. 6 del 27.03.2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nello specifico, oltre ad affermare la non retroattività della suddetta disciplina, e dunque la non concorrenza delle assenze ingiustificate anteriori al 12 gennaio alla maturazione della presunzione legale di dimissioni, il giudice afferma che la soglia temporale relativa alla durata dell'assenza necessaria a configurare le dimissioni per fatti concludenti è quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, entrando in contrasto con la circolare ministeriale. Mentre infatti il Ministero ritiene inderogabile il termine minimo di 15 giorni e lo scollega dalla disciplina del licenziamento disciplinare, il Tribunale afferma che il termine del CCNL prevale e che la soglia legale si applica solo in assenza di disciplina collettiva.
La risposta del Ministero non tarda ad arrivare attraverso il proprio urponline dove è stata pubblicata una nuova FAQ, in cui viene chiarito se le disposizioni del CCNL sulle assenze ingiustificate possono dar luogo a dimissioni di fatto anziché ad un licenziamento.
Al riguardo viene osservato che la lettura fornita dalla circolare è tutt’altro che superata dalla sentenza 87/2025. Attenendosi al petitum della controversia, il Tribunale ha adottato un provvedimento di reintegra e la non configurabilità delle dimissioni di fatto.
Nella FAQ viene ribadito che i termini previsti dalla contrattazione collettiva in materia di licenziamento, e quelli per l’attivazione della procedura delle dimissioni sono distinti e non coincidenti. Il richiamo dell’ art. 19 Legge 203/2024 al “ termine previsto dal contratto collettivo “ va quindi riferito al termine che la contrattazione collettiva dovrà prevedere per il caso specifico della risoluzione del rapporto per fatti concludenti desumibili dalla prolungata assenza ingiustificata del lavoratore.
Ulteriore aspetto trattato dal Ministero riguarda la derogabilità del termine legale di 15 giorni per l’attivazione della procedura. Anche qui il Ministero ribadisce che la contrattazione collettiva non può individuare un termine inferiore a quello di legge in quanto è ragionevole ritenere la necessità di un termine più ampio rispetto ai pochi giorni previsti dai contratti collettivi per il licenziamento poichè, in quest’ultimo caso, il procedimento disciplinare consente lo scrutinio delle opposte ragioni e il controllo di legittimità delle decisioni.
Nelle ipotesi delle dimissioni di fatto, anche per evitare un incremento del contenzioso, è opportuno fare affidamento su un termine più ampio, col quale possa desumersi in modo inequivocabile l’effettiva volontà del lavoratore di interrompere definitivamente il rapporto.