Dopo la nota 811/2025, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro si cimenta nuovamente nell’ analisi delle diverse modifiche apportate dal Collegato Lavoro alla disciplina sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro interrati e semi interrati.
Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) con l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha attribuito all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la competenza a vigilare e autorizzare l’uso di locali chiusi sotterranei,o semi-sotterranei, per lo svolgimento di attività lavorativa. Il datore di lavoro che intende avvalersi di tali locali, prima del loro utilizzo, è tenuto a comunicarlo tramite PEC.
Con la nota n. 5945/2025 del 8 luglio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce ulteriori chiarimenti e indicazioni operative in merito alla gestione del regime autorizzatorio previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 81/2008, la modulistica e i relativi controlli e sanzioni.
Definizioni - Constatata l’assenza di una definizione univoca su base nazionale di “locale interrato” e “locale seminterrato”, l’INL chiarisce che ai fini delle comunicazioni in deroga si dovrà fare riferimento al regolamento edilizio comunale vigente.
Esclusioni - Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i locali con presenza lavorativa occasionale e inferiore a 100 ore/anno (es. vani tecnici, bagni, spogliatoi, locali caldaia, ecc.).
Documentazione - Le comunicazioni dovranno contenere, obbligatoriamente una relazione descrittiva delle attività svolte, attestando l’assenza di emissioni nocive; l’asseverazione di un tecnico abilitato su agibilità, igiene, sicurezza e conformità impiantistica.
Vigilanza - Maggiore attenzione verrà rivolta alle comunicazioni relative ad attività potenzialmente a rischio, come verniciatura, saldatura, uso di solventi, falegnameria, tipografia, tinto-lavanderie, ecc.
Sanzioni - L’uso anticipato dei locali (prima dei 30 giorni dalla comunicazione o in assenza di riscontro alle richieste di integrazione) comporta violazione dell’art. 65, così come le dichiarazioni non veritiere o le asseverazioni false, che potranno comportare anche responsabilità penali.