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INL – Nota n. 811/2025 : Locali sotterranei o semisotterranei - indicazioni sul nuovo regime autorizzatorio del Collegato Lavoro


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Dopo le importanti recenti modifiche introdotte dal  Decreto Pnrr 4, con la messa a punto del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in edilizia tramite la patente a crediti, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina del Testo unico della sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008).

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) con l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha  attribuito all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la  competenza a vigilare e autorizzare l’uso di locali chiusi sotterranei,o semi-sotterranei, per lo svolgimento di attività lavorativa. Il datore di lavoro che intende avvalersi di tali locali, prima del loro utilizzo,  è tenuto a comunicarlo tramite PEC.

Il provvedimento ha sostituito interamente i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008 i quali consentono, in deroga al divieto previsto al comma 1, lo svolgimento di lavori in luoghi privi di idonea areazione , illuminazione e microclima perchè chiusi o sotterranei.

Nella previgente disciplina la competenza ad effettuare le dovute verifiche sulle condizioni dei luoghi di lavoro era rimessa all’ Azienda Sanitaria Locale.  Per effetto delle modifiche apportate dal Collegato Lavoro, ai sensi del comma 2 è attribuita all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la competenza a decidere in merito all’utilizzo in deroga di tali locali. 

Non si tratta di una vera è propria autorizzazione, ma l' Ispettorato deve essere informato dal datore di lavoro mediante comunicazione a mezzo PEC in cui deve essere allegata idonea documentazione.

Il legislatore ha inoltre esteso la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”.

In ogni caso, non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi.

L’ Ispettorato ha fornito indicazioni in merito con la nota n. 811/2025.

Comunicazioni – Come comprensibile le nuove disposizioni, e dunque le indicazioni che seguono , trovano applicazione alle nuove richieste presentate a partire dal 12 gennaio. Le precedenti comunicazioni restano valide sino a quando le strutture ; impianti e il ciclo di lavoro restano invariati. Per quelle pendenti dinnanzi all' ASL, sarà l'azienda sanitaria a doversene occupare secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta.

La comunicazione può essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la comunicazione. 

Redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, la comunicazione deve essere inoltrata dal datore di lavoro esclusivamente tramite PEC, al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. 

La citata comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva puntualmente il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili.  

Sempre in merito agli oneri di allegazione del datore di lavoro, l’ Ispettorato  richiede l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, circa la conformità dei locali agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; l'agibilità dei locali; il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; il rispetto della sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; la sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; la sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; la conformità di tutti gli impianti presenti alla normativa vigente.

In riferimento al divieto di lavorazione nei locali chiusi e sotterranei o semi sotterranei, la nota n. 811/2025 dà conto, con un elenco non esaustivo, delle attività vietate in quanto collegate all’emissione di agenti nocivi ( sviluppo e stampa , tipografia , falegnamerie , ricarica di batterie ecc. ecc. ). Attenzione è prestata anche all’eventuale emissione di gas radeon da valutare comunque entro 24 mesi dall’avvio dell’attività.

Per i datori di lavoro che utilizzavano già prima del 12 gennaio locali con “ particolari esigenze tecniche “ , considerato che nella previgente normativa non era richiesta  alcuna comunicazione, non dovranno presentarne alcuna purchè in assenza di emissioni nocive. 

In mancanza delle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008, il diniego all’utilizzo dei locali, è comunicato dal Ispettorato con PEC motivata.

Fonte: INL - Nota n. 811/2025