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Min. Lavoro – Circ. n. 10 del 7.05.2025 : Stagionali – Svolgimento dell’attività lavorativa in attesa della conversione del permesso


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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito , con la circolare n. 10 del 5.05.2025, alcuni chiarimenti riguardo la possibilità per i lavoratori stranieri, titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale nelle more della decisione da parte dello sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.

Il chiarimento nasce dalle numerose segnalazioni di organizzazioni sindacali e agenzie per il lavoro e si pone l’obbiettivo di prevenire situazioni di lavoro irregolare e disoccupazione involontaria.

Difatti il proseguimento dell’attività lavorativa, nelle more della conversione , non è apparsa così scontata. Il D.Lgs. n. 286/1998 ( TU sull’immigrazione ), così come modificato dal D.L. n. 145/2024, menziona testualmente l’avvio dell’ iter procedimentale di rilascio e rinnovo quali presupposti per il proseguimento dell’attività , senza prendere in considerazione la fattispecie, assai frequente, della conversione. Tale facoltà è riconosciuta ai lavoratori stagionali a condizione che abbiano prestato regolare attività per almeno tre mesi.

Attraverso un’interpretazione estensiva dell’ art. 5, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 286/1998, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconosce la possibilità che, nelle more della definizione dell’ istanza di conversione , il dipendente straniero possa svolgere la nuova attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, a condizione che la stessa garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’ assegno sociale ( per il 2025 pari a 538,69 ).

Il Ministero, dopo aver illustrato il quadro normativo, stabilisce i presupposti affinché il lavoratore stagionale possa avviare una nuova attività, previo invio delle comunicazioni obbligatorie e il possesso della ricevuta dell' istanza con cui viene richiesta la conversione del titolo.

Poiché la domanda di conversione, come quella del rinnovo, rappresenta un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di lavorare, anche in tali casi, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine l’istruttoria, lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e iniziare a svolgere, nell'attesa della convocazione presso lo sportello unico, la nuova attività lavorativa.

La misura, inoltre, si applica a prescindere da quote o limiti temporali, grazie alle modifiche introdotte dal decreto-legge 145/2024 (convertito dalla legge 187/2024), che ha escluso le conversioni stagionali dal sistema delle quote del DL Flussi. 

Fonte: Min. Lavoro