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Corte di Giustizia UE: Permesso di soggiorno per volontariato. No ad ulteriori condizioni.


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La Corte di giustizia dell’Unione europea ha pubblicato la decisione resa nella causa C-525/23, relativa alla possibilità per gli Stati membri di imporre requisiti ulteriori riguardo alla prova delle risorse economiche necessarie per ottenere un permesso di soggiorno per motivi di volontariato ai sensi della direttiva (UE) 2016/801.

Nella sentenza la Corte è molto netta gli Stati membri non possono imporre condizioni supplementari. rispetto a quelle indicate dalla direttiva europea sull’ingresso e il soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, ricerca, volontariato e altre attività regolamentate.

In secondo luogo la Corte rileva che la nozione di «risorse sufficienti» deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione, interpretata in modo uniforme, e di portata ampia. La valutazione del carattere sufficiente delle risorse si basa su un esame specifico del caso, che deve limitarsi alla verifica che la persona interessata sia in grado di disporne.  

Pertanto le autorità nazionali devono limitarsi alla valutazione se il richiedente possa effettivamente disporre delle risorse necessarie a garantire il proprio sostentamento. Non è invece legittimo richiedere verifiche ulteriori sulla natura dei fondi, sul titolo giuridico in base al quale sono messi a disposizione o sull’esistenza di un vincolo familiare con la persona che li fornisce. Tali accertamenti configurerebbero condizioni aggiuntive vietate dal diritto dell’Unione.

Infine, per quanto attiene ad eventuali incongruenze nelle dichiarazioni del richiedente, la Corte statuisce che  non possono essere, da sole, motivo sufficiente per negare il titolo di soggiorno se dall’esame complessivo della situazione emerge che egli disporrà in concreto delle risorse richieste. 

Fonte: CGUE