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Collocamento obbligatorio, il DL Sicurezza sul lavoro rafforza lo strumento delle convenzioni.


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Nel complesso panorama degli adempimenti giuslavoristici, sono molte le aziende che sottovalutano, o addirittura ignorano, la possibilità di gestire le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili ex Legge 68/99 anche tramite stipula di apposite convenzioni, facilitando così l’assolvimento degli obblighi di legge e migliorando le chance di occupazione di lavoratori fragili e svantaggiati. 

Le convenzioni prevedono un programma personalizzato e finalizzato a facilitare la graduale e completa copertura delle assunzioni obbligatorie, attraverso il coinvolgimento dei servizi competenti al fine di favorire l’integrazione lavorativa.

La Legge di conversione del DL Sicurezza, pubblicata in Gazzetta lo scorso 30 dicembre, ha ulteriormente ampliato tale possibilità, intervenendo su due delle cinque convenzioni previste per il collocamento obbligatorio delle categorie protette.

Le modifiche riguardano sia le convenzioni per l’inserimento lavorativo, previste all’ art. 12-bis della L. 68/99, sia le convenzioni quadro su base territoriale stipulate, ai sensi dell’ art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003, dalle associazioni sindacali, le cooperative sociali, le imprese sociali e, a seguito delle modifiche, anche da enti del terzo settore non commerciali o società di benefit.

Le tipologie di convenzioni - Con le convenzioni ordinarie o di programma (art. 11, L. 68/99)  il datore di lavoro può pianificare le assunzioni con tempistiche più ampie, superando il termine ordinario di sessanta giorni dalla scopertura della quota di riserva.

Tra le modalità che possono essere convenute con i servizi per l’impiego territoriali vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo ( purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro ) e deroghe ai limiti di età e di durata nei rapporti di apprendistato.  

Rientrano in questa fattispecie anche le convenzioni di integrazione lavorativa di lavoratori disabili con particolari difficoltà di inserimento. Tali accordi devono dettagliare le mansioni assegnate e prevedere specifiche forme di tutoraggio, monitorate tramite verifiche periodiche.

La Legge sul collocamento obbligatorio prevede anche le cd. convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ( art. 12, Legge 68/99 ) . Tali accordi permettono di adempiere all'obbligo attraverso l'assunzione e il contestuale invio del lavoratore presso soggetti ospitanti (quali cooperative sociali di tipo b, le imprese sociali e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di assunzione) per finalità formative. La convenzione ha una durata massima di 24 mesi ( 12 + 12 ) e si basa su un meccanismo di scambio in cui il datore di lavoro garantisce commesse al soggetto ospitante, il quale si assume tutti gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali.

Per lavoratori con particolari difficoltà, convenzioni di inserimento ( art. 12-bis, Legge 68/99 ) posso essere stipulate dai datori di lavoro con più di 50 dipendenti, delegando l’assunzione al soggetto ospitante sulla base di un piano personalizzato della durata di tre anni, rinnovabile per altri due in alternativa all’ assunzione a tempo indeterminato. Condizione essenziale  anche in questo caso è che le commesse affidate coprano interamente i costi di gestione del personale.

In aggiunta agli strumenti predisposti dalla Legge 68/99 , la Legge Biagi (art. 14, D.Lgs. n. 276/2003) introduce le convenzioni su base territoriale. Tali accordi vengono stipulati tra organismi pubblici individuati dalle Regioni, parti sociali e associazioni delle cooperative. Si tratta di convenzioni quadro che regolano il conferimento di commesse a cooperative e imprese sociali da parte delle aziende aderenti, con l’obiettivo di favorire l'inserimento dei lavoratori svantaggiati.

Le novità del DL Sicurezza - In sede di conversione del DL 31 ottobre 2025, n. 159, la Legge 29 dicembre 2025, n. 198 ha inserito il nuovo art. 14-bis, introducendo significative modifiche al collocamento mirato delle persone con disabilità , sia per quanto riguarda le convenzioni di inserimento lavorativo previste dall’ art. 12-bis della Legge 68/99, sia per le convenzioni quadro su base territoriale disciplinate dall’ art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003.

Con riferimento alle convenzioni di inserimento lavorativo previste all’art. 12-bis della Legge 68/99, tre sono le novità apportate dal Legislatore :

1.       la quota di assunzioni obbligatorie che può essere coperta attraverso le convenzioni trilaterali è stata innalzata dal 10 % al 60 % del numero complessivo dei lavoratori disabili da assumere;

2.       tra i soggetti ospitanti vengono inseriti anche gli enti del terzo settore non commerciali, diversi dalle imprese sociali, nonché le c.d. società di benefits così come individuate dalla Legge 208/2015;

3.       viene riconosciuta al soggetto ospitante la possibilità di distaccare uno o più lavoratori in via temporanea presso altro soggetto, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione.

Relativamente alla disciplina delle convenzioni quadro disciplinate dall’ art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003, tra le novità previste dal DL Sicurezza sul Lavoro sono da segnalare :

1.       L’allargamento delle convenzioni anche agli ETS non commerciali e società benefit ;

2.       Viene abrogato parte del comma 1 nella parte in cui era previsto l’obbligo di sentire il Comitato tecnico istituito presso le commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, sostituito dall’ Organismo presso i servizi di collocamento con le medesime funzioni.

Resta fermo che, per i nuovi soggetti come per tutti gli altri, la possibilità di coprire la quota di riserva è subordinata all'assolvimento degli obblighi di assunzione per le restanti quote a carico dell'impresa. 

WST Tax & Law