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Cassazione: competente il giudice amministrativo in caso di cancellazione dalle liste di collocamento


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Con l’ordinanza n. 7640 del 09.03.2022, la Cassazione enuclea il seguente principio di diritto: “l'azione risarcitoria proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione al danno prodotto dalla cancellazione dalle liste di collocamento non rientra fra le controversie previste dall'art. 409 n. 5 cod. proc. civ. e, pertanto, all'atto di riproposizione successivo alla dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo si applica la sospensione dei termini ex art. 1 della legge n. 742/1969”.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, dopo essere stata cancellata dalle liste di disoccupazione, ricorre al TAR al fine di chiedere l'annullamento del provvedimento di cancellazione e la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni.
A seguito della pronuncia con cui il giudice amministrativo aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, la medesima propone la domanda dinnanzi al Tribunale, che rigetta il ricorso per tardività della riassunzione.

L’ordinanza

La Cassazione rileva che, qualora la domanda di risarcimento del danno sia proposta nei confronti dell'amministrazione pubblica, alla quale si addebita l'errore commesso nell'avviamento al lavoro e la conseguente responsabilità della mancata instaurazione del rapporto, viene in rilievo una responsabilità che non derivava dal rapporto stesso.

Invero, continua la sentenza, l'azione risarcitoria viene proposta non già contro il datore, ma contro un'amministrazione terza ed estranea al rapporto lavorativo.

Secondo i Giudici di legittimità si rientra, quindi, nell'ambito del risarcimento danni per lesione di interessi legittimi o di diritti soggettivi provocati dall'operare della pubblica amministrazione che, come tale, non è devoluto al giudice del lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, dichiarando la stessa non decaduta per la riproposizione della domanda.

A cura di Fieldfisher