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Cassazione: l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato determina la restituzione della NASpI anticipata


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Con la sentenza n. 1445 del 21.01.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “… l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l’assicurato a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, il lavoratore assicurato non può provare nei confronti dell’INPS l’avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione, potendo viceversa l’INPS sempre dimostrare l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS gli aveva richiesto la restituzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità percepito in luogo della NASpI.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il rapporto di lavoro del ricorrente, che aveva portato l’Istituto ad avanzare l’impugnata richiesta, era da qualificare come una prestazione occasionale di lavoro autonomo.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che il legislatore ha disciplinato le conseguenze dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo nel quale è riconosciuta la liquidazione anticipata dalla NASpI senza considerare né l’esiguità della durata del rapporto e della retribuzione percepita.

Secondo i Giudici di legittimità, a tal fine, non rileva neppure l’effettiva incidenza impediente del rapporto di lavoro subordinato rispetto all’esercizio dell’attività di impresa avviata grazie alla liquidazione dell’indennità di disoccupazione in un’unica soluzione.

Dunque, continua la sentenza, la presenza della formale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato determina automaticamente l’obbligo di restituire il beneficio dell’incentivo, senza che sia necessario eseguire alcuna indagine di merito circa l’effettiva natura (e durata) del rapporto stesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, condannando il lavoratore a restituire l’anticipazione della NASpI.

A cura di WST